Art. 11 — Composizione del gruppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 2007 al 16 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia, sentita la Consob:

  • a)determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
  • b)emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
  • 1)sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
  • 2)controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007. 57 parole tolte, 57 parole aggiunte in 5 capoversi.

La Banca d'Italia, sentita la tolto: CONSOB aggiunto: Consob:

b) tolto: puo' emanare aggiunto: emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza tolto: sul gruppo aggiunto: su base consolidata tra quelli esercenti aggiunto: attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmioaggiunto: , nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b)aggiunto: , del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del tolto: T.U. bancario aggiunto: medesimo testo unico:

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmiotolto: ;

tolto: 3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la societa' di gestione del risparmio;

tolto: 4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla societa' di gestione del risparmioaggiunto: . Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art11 · fonte del testo

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