Art. 11 — Composizione del gruppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 2021 al 29 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia, sentita la Consob:

  • a)determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
  • a-bis)individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
  • b)emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ((nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come individuate)) ai sensi dell'articolo 59, comma 1, (( lettera b) e lettera c))), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
  • 1)sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
  • 2)controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.

Testo in vigore dal 2 dicembre 2021 al 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2014 al 2 dicembre 2021. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte.

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' tolto: attivita' aggiunto: altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali tolto: o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera tolto: b-bis aggiunto: c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari