Art. 77 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

Al ricorrere delle condizioni previste ((dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2)), del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall'articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ((diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014)). 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 6 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 6 marzo 2026. 3 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Al ricorrere delle condizioni previste tolto: dall'articolo 11 aggiunto: dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di … stabiliti, dall'articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale. tolto: 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e … gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute aggiunto: diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art77 · fonte del testo

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