Art. 11 — Composizione del gruppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia, sentita la CONSOB:

  • a)determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
  • b)puo' emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:
  • 1)sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
  • 2)controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio;
  • 3)sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la societa' di gestione del risparmio;
  • 4)sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla societa' di gestione del risparmio.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art11 · fonte del testo

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