Art. 55-bis — Ambito di applicazione

Il presente Capo si applica ((ai seguenti soggetti:)) ((a) le Sim di classe 1;)) ((b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.))

  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 201)). Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario. (( La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario. )) La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.

Testo vigente dal 2 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 2 dicembre 2021. 22 parole tolte, 140 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il presente Capo si applica tolto: alle aggiunto: ai seguenti soggetti: a) le Sim di classe 1; b) le Sim aventi sede legale in Italia tolto: che prestano uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:

tolto: a)aggiunto: , diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto propriotolto: ;

tolto: b) aggiunto: o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o tolto: in alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittentetolto: ;aggiunto: .

c) tolto: gestione di sistemi multilaterali di negoziazione aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 201. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancarioaggiunto: . La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art55bis · fonte del testo

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