Art. 8 — Doveri informativi

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73 Gli OICR ((italiani)) che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ((tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,)) secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73 ((L'organo di controllo)) informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)). A tali fini lo statuto delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)), indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo ((...)) di controllo i relativi compiti e poteri. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) o delle societa' poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ((all'organo di controllo)) ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, ((e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate)) ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73 I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento. 73 La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita', possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale ((delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna)) o della societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 30 novembre 2021 — 29 aprile 2026per 4 anni
  3. 3 gennaio 2018 — 30 novembre 2021per 4 anni
  4. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  5. 27 giugno 2015 — 26 agosto 2017per 2 anni
  6. 21 agosto 2014 — 27 giugno 2015per 10 mesi
  7. 9 aprile 2014 — 21 agosto 2014per 4 mesi
  8. 7 aprile 2010 — 9 aprile 2014per 4 anni
  9. 1 novembre 2007 — 7 aprile 2010per 2 anni
  10. 29 febbraio 2004 — 1 novembre 2007per 4 anni
  11. 26 marzo 1998 — 29 febbraio 2004testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 29 aprile 2026. 98 parole tolte, 75 parole aggiunte.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. Gli OICR aggiunto: italiani che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, aggiunto: tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. tolto: La Banca d'Italia puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. tolto: Il collegio sindacale aggiunto: L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti … costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, tolto: delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf aggiunto: dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna. A tali fini lo statuto delle SIM, tolto: delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, aggiunto: dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo tolto: che svolge la funzioneaggiunto: ... di controllo i relativi compiti e poteri. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, tolto: delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf o delle aggiunto: dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna o delle societa' poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza … periodici degli OICR. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo tolto: che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, tolto: le societa' di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o aggiunto: e i gestori autorizzati o che sono da tolto: queste aggiunto: questi controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. … si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento. tolto: 6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra … soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale tolto: della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf aggiunto: delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna o della societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art8 · fonte del testo

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