Art. 83 — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

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Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 6 agosto 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 83, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20184/2025

    18 luglio 2025

    In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.

    Art. 83

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 66 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996. 20 parole tolte, 42 parole aggiunte.

Dalla data di aggiunto: insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta tolto: e' sospesoaggiunto: , sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi generetolto: , salvo il disposto dell'art. 91. Dalla data prevista dal aggiunto: e le restituzioni di beni di terzi. Dal termine indicato nel comma 1 si tolto: applicano gli aggiunto: producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' tolto: le aggiunto: dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. tolto: Dalla data prevista dal aggiunto: Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa tolto: o aggiunto: ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso tolto: o aggiunto: ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art83 · fonte del testo

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