Art. 66 — Vigilanza informativa

Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti ((indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1)) dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 97 La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti ((indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1)) dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 97 Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza ((su base)) consolidata. 97 Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati ((dell'Unione europea)) forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza ((su base)) consolidata. 97 La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali ((...)) e al loro personale. 97

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

97

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021. 12 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere tolto: da a)

tolto: a c) aggiunto: a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, … comma 1. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere tolto: da a)

tolto: a c) aggiunto: a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo … banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza aggiunto: su base consolidata. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati tolto: comunitari aggiunto: dell'Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza aggiunto: su base consolidata. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al … e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali tolto: essenziali o importantiaggiunto: ... e al loro personale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

    Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art66 · fonte del testo

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