Art. 83 — Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

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Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta e' sospeso il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere, salvo il disposto dell'art. 91. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 83, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20184/2025

    18 luglio 2025

    In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.

    Art. 83

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 66 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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