Art. 96-bis.1 — Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile

Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III ((, o della banca per la quale e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01)), relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:

  • a)i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonche' enti pubblici;
  • b)i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
  • c)i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale.
  • d)i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
  • e)le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari e operazioni in titoli. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), e' pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite e' adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
  • a)operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unita' immobiliari adibite ad abitazione;
  • b)divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidita' o morte;
  • c)il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:
  • a)i depositi presso un conto di cui due o piu' soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
  • b)se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo;
  • c)si tiene conto della compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 8 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa tolto: o versoaggiunto: , secondo quanto previsto dalla Sezione III, o della banca per la quale e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01tolto: , secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96bis1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari