Art. 87
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[1]Redditi del lavoro subordinato
[2]Il reddito del lavoro subordinato e' costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga, al termine di un ciclo lavorativo comprendente piu' periodi di paga. Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorche' commisurati alle retribuzioni.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 6 gennaio 1963
