Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.

b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette) promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1966 dalla

Commissione provinciale delle imposte di Genova sul ricorso di Vianson

Giorgio contro l'Ufficio delle imposte di Genova, iscritta al n. 183

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Antonio Manca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'ingegnere Giorgio Vianson con atto 10 dicembre 1962, proponeva

ricorso davanti alla Commissione distrettuale delle imposte di Genova

contro l'accertamento, ai fini dell'imposta complementare per l'anno

1960, del reddito imponibile di lire 55.500.000, lamentando che la

competente Amministrazione finanziaria non avesse accordato la

detrazione della somma di lire 4.197.225, pagata all'erario a titolo di

imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Il ricorrente deduceva che la richiesta detrazione avesse

fondamento nella disposizione dell'art. 8 del decreto 30 dicembre 1923,

n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare, illegittimamente

modificato, in violazione dell'art. 76 della costituzione, dalla

contraria norma dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi

sulle imposte dirette approvato dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Norma che si assumeva eccedesse dai limiti stabiliti dall'art. 63 della

legge 5 gennaio 1956, n. 1, concernente la delega legislativa conferita

al Governo per il coordinamento della legislazione in materia di

imposte dirette, e rispetto alla quale disposizione si chiedeva fosse

sollevata incidente di costituzionalità.

Il ricorso, respinto in prima istanza, era riproposto in secondo

grado davanti alla Commissione provinciale delle imposte di Genova, la

quale, accogliendo l'eccezione di illegittimità costituzionale

prospettata dal contribuente, con ordinanza 20 novembre 1964, disponeva

la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione della

questione predetta.

Questa Corte, a seguito della pubblica udienza di discussione del

30 marzo 1966, con ordinanza n. 36 del 20 aprile successivo,

considerato che l'art. 136 del Testo unico sopracitato è stato

sostituito dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e che di

questa nuova norma non risultava che il giudice del merito avesse

tenuto conto nella pronunzia di rimessione, disponeva la restituzione

degli atti per un riesame della rilevanza della questione con

particolare riguardo all'abrogazione della disposizione impugnata.

Con ordinanza 8 luglio 1966 la Commissione provinciale delle

imposte di Genova trasmetteva nuovamente gli atti a questa Corte,

chiarendo che la rilevanza della dedotta questione di legittimità

costituzionale sussistesse tuttora riguardo alla decisione della

controversa fattispecie, ancorché la norma impugnata sia stata

sostituita dall'art. 5 della legge n. 1682 del 1962. L'abrogazione

dello art. 136, lett. b, del Testo unico del 1958, infatti, secondo i

principi generali, non inciderebbe retroattivamente sul rapporto di

imposta, per il quale è sorta contestazione ed al quale rimarrebbe

applicabile la sola disciplina normativa vigente al tempo del rapporto

medesimo.

Con detta ordinanza, è prospettato, nei confronti dell'art. 136,

lett. b, del Testo unico, del 1958, il vizio di eccesso di delega in

riferimento all'art. 76 della costituzione ed in relazione all'art. 63

della ricordata legge n. 1 del 1956.

La norma impugnata stabilisce, tra l'altro, che dalla somma dei

redditi valutati in sede di accertamento dell'imposta complementare,

oltre agli interessi passivi a carico del contribuente (lett. a), alle

somme ritenute o versate per fini previdenziali o assicurativi (lett.

c), alle spese, alle passività o alle perdite inerenti alla produzione

dei redditi oggetto di imposizione (lett. d), sono detratte "le imposte

afferenti i redditi, singolarmente e nel loro complesso, ad esclusione

della imposta complementare, iscritte nei ruoli, la cui riscossione ha

inizio nell'anno, ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso".

Secondo l'interpretazione che ne ha dato il Ministero delle finanze

con circolare del 22 febbraio 1961 (n. 500038) dalla disposizione in

esame è esclusa la detrazione delle somme corrisposte dai contribuenti

a titolo d'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,

trattandosi di tributo non afferente al reddito, ma commisurato alla

consistenza patrimoniale del soggetto obbligato.

Nei termini accennati la disposizione impugnata deroga al diverso

principio sancito nell'art. 8 del decreto 30 dicembre 1923, n. 3062,

istitutivo della imposta complementare, il quale espressamente (n. 2)

consentiva la detrazione delle "imposte e tasse di ogni specie,

compresa quella straordinaria sul patrimonio", fatta esclusione per

quella complementare. Essa quindi esorbiterebbe (secondo quanto si

assume nell'ordinanza a motivo della non manifesta infondatezza della

questione posta), dai limiti della delega legislativa di cui all'art.

63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Con la quale il Coverno è stato

"autorizzato ad emanare testi unici concernenti le diverse imposte

dirette, le disposizioni generali nonché le norme sulla riscossione,

eliminando le disposizioni in contrasto con i principi della legge 11

gennaio 1951, n. 25, e della presente legge, apportando oltre alle

modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per

l'attuazione dei seguenti criteri:

1) adattamento delle disposizioni all'esigenza di semplificazione

nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale

organizzazione dei servizi;

2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività della

amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi".

Criteri e limiti ai quali non potrebbe essere ricondotta la deroga

al principio suddetto della detraibilità delle quote d'imposta sul

patrimonio versato dal contribuente nell'anno cui si riferisce

l'accertamento dell'imposta complementare, non avendo la deroga

medesima attinenza con la particolare finalità del miglior

coordinamento delle disposizioni vigenti.

L'ordinanza in oggetto, ritualmente notificata e comunicata, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e la

causa è stata iscritta nel ruolo della camera di consiglio del 18

ottobre 1967, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956. Considerato in diritto

1. - Come si è in precedenza accennato, la Commissione provinciale

delle imposte di Genova, con la seconda ordinanza dell'8 luglio 1966,

ha riaffermato che, per la decisione della controversia, la rilevanza

della disposizione impugnata (art. 136, lett. b, del Testo unico sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. del 29 gennaio 1958, n. 645) è

da ritenere tuttora sussistente, nonostante l'emanazione della legge

del 4 dicembre 1962, n. 1682, la quale, con l'art. 5, ha sostituito,

confermandone il contenuto, la disposizione del Testo unico sopra

accennato. I giudici del merito hanno giustificato il nuovo rinvio,

rilevando che alla disposizione della legge del 1962 (non denunziata

per vizio d'incostituzionalità, restando quindi impregiudicata ogni

questione al riguardo) non è da attribuire carattere interpretativo,

ma innovativo del precedente sistema inerente alle detrazioni. La legge

stessa quindi non avrebbe alcuna incidenza nel rapporto controverso,

che resterebbe regolato dalla norma del Testo unico sopra ricordata.

Tale giudizio motivato sulla rilevanza circoscrive l'ambito della

controversia in questa sede, dovendosi esaminare soltanto se la

esclusione della detrazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio,

ai fini dell'accertamento della imposta complementare, costituisca

eccesso della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956,

n. 1, sulla perequazione tributaria.

Al quesito occorre dare risposta affermativa.

2. - È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(vedansi specialmente le sentenze nn. 30 del 1961 e 114 del 1963) il

contenuto della delega è stato ritenuto ampio e comprensivo, in quanto

autorizza il Governo, nella compilazione di Testi unici concernenti le

diverse imposte dirette, ad eliminare le disposizioni in contrasto con

i principi contenuti nella legge dell'11 gennaio 1951, n. 25, e nella

stessa legge di delegazione; ed inoltre a modificare la legislazione

precedente per attuare i criteri direttivi, indicati nel menzionato

art. 63, ai fini di un migliore coordinamento delle varie disposizioni,

di una semplificazione nell'applicazione dei tributi, di una razionale

organizzazione dei servizi e di un perfezionamento delle norme

concernenti l'attività dell'amministrazione finanziaria

nell'accertamento dei tributi.

3. - Senonché tali facoltà attribuite al Governo, per quanto

largamente intese, non possono razionalmente estendersi fino a

comprendervi anche quella di modificare, aggravandola, l'obbligazione

tributaria, già stabilita in base al sistema accolto dalla

legislazione precedente, come ha già rilevato questa Corte con la

sentenza n. 114 del 1963: aggravamento che, nella specie in esame,

deriva indubbiamente dalla soppressione, nel Testo unico, della

detrazione sopra indicata, ai fini dell'accertamento dell'imposta

complementare. Tale soppressione, invero, non può trovare

giustificazione nell'autorizzata eliminazione, nel Testo unico, delle

disposizioni che apparissero contrastanti con la legge n. 25 del 1951,

sopra ricordata e con la stessa legge di delega. La detrazione,

infatti, della imposta straordinaria sul patrimonio, è preveduta

espressamente sia nella legge n. 3062 del 1923 (art. 8, n. 2),

istitutiva dell'imposta complementare, sia nel successivo decreto del

10 settembre 1936, n. 1933 (art. 44).

E, d'altra parte, al sistema vigente circa le detrazioni si fa

riferimento nella menzionata legge del 1951, la quale, nell'art. 2,

dispone che, per quanto attiene all'accertamento dell'imposta

complementare, la dichiarazione del contribuente deve indicare gli

oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge

relativa.

Riferimento che è pure contenuto nella legge di delegazione che,

nell'art. 48, ai fini dell'accertamento delle imposte di ricchezza

mobile e complementare, dispone che debbono essere espresse al lordo e

al netto delle detrazioni.

Né l'accennata eliminazione della detrazione, di cui si discute,

in quanto incide, come si è detto, sull'obbligazione tributaria con

pregiudizio del contribuente, può fondatamente ritenersi rispondente

all'esigenza di attuare gli accennati criteri direttivi contenuti nella

legge di delega, né ad esigenze di armonizzazione di norme tra loro

contrastanti, per renderne più agevole l'interpretazione e

l'applicazione concreta; né, tanto meno, ad esigenze di

semplificazione nell'applicazione dei tributi e di organizzazione dei

servizi degli uffici finanziari al fine dell'accertamento

dell'imponibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b,

del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con

decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri

detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende

l'imposta straordinaria sul patrimonio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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