Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 e

5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (determinazione e riscossione

delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) e

dell'art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo

unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) n. 3 ordinanze emesse l'11 luglio 1977 dalla Commissione

tributaria centrale, iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4 e 5 del

registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione

tributaria centrale, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 dell'anno

1978;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Milano, iscritta al n. 378 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189

dell'anno 1979;

4) ordinanza emessa il 20 febbraio 1979 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 156 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 124 dell'anno 1980;

5) n. 2 ordinanze emesse il 2 maggio 1979 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Genova, iscritte rispettivamente ai nn.

423 e 424 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

6) ordinanza emessa il 23 giugno 1980 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Caserta, iscritta al n. 604 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304

dell'anno 1980;

7) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Sassari, iscritta al n. 154 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158

dell'anno 1981;

8) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Casale Monferrato, iscritta al n. 197 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 186 dell'anno 1981;

9) ordinanza emessa il 22 maggio 1981 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Bari, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno

1982;

10) ordinanza emessa il 2 maggio 1978 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Napoli, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno

1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Una serie di ordinanze emesse dalla Commissione tributaria

centrale l'11 luglio e il 12 dicembre 1977 (r.o. nn. 3, 4, 5 e

319/1978), dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano,

Napoli, Casale Monferrato e Bari, rispettivamente del 12 maggio 1978,

20 febbraio 1979 e 2 maggio 1978, 3 giugno 1980, 22 maggio 1981 (r.o.

nn. 378/1979, 156/1980, 31/1982, 197 e 796/1981) e dalle Commissioni

di secondo grado di Genova e di Caserta del 2 maggio 1979 e 23 giugno

1980 (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980) solleva questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della

Costituzione, degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751

(determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti) nella parte in cui, anziché applicare

automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini

della determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi

di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro un termine

perentorio estremamente breve.

Dubitano le Commissioni tributarie che con tali disposizioni la

legge n. 751 del 1976, emanata espressamente per adeguare la

legislazione in materia alla sentenza di questa Corte n. 179 del 14

luglio 1976 (che aveva dichiarato l'incostituzionalità del c.d. cumulo

dei redditi dei coniugi), venga a frustrare retroattivamente la

pronuncia della Corte, per quanto riguarda la vecchia imposta

complementare anteriore alla riforma introduttiva dell'IRPEF (d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597), ripristinando per detto tributo quel cumulo

già stabilito dagli artt. 131 e 139 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, che

la Corte ha dichiarato incostituzionali.

Con le ordinanze n. 5 r.o. 1978 e n. 197 r.o. 1981 la Commissione

tributaria centrale e la Commissione tributaria di primo grado di

Casale Monferrato impugnano anche l'ultimo comma dell'art. 4 della

legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la tassazione

separata quando il reddito complessivo dei coniugi (comprensivo

pertanto anche dei redditi della moglie) sia stato determinato

sinteticamente. Si dubita da parte del giudice "a quo" che tale

disposizione vulneri i diritti di difesa del coniuge, che non può

interloquire a tutela della propria personale situazione (art. 24

Cost.).

2. - È intervenuto nei diversi giudizi, tranne in quelli promossi

con le ordinanze nn. 423 e 424 r.o. 1980, 197 e 796 r.o. 1981, il

Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

In alcuni atti di intervento l'Avvocatura sostiene in via

preliminare l'inammissibilità della questione sollevata per difetto di

rilevanza.

Osserva infatti la difesa dello Stato che nei procedimenti

introdotti con le ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978 non risulta che

i coniugi obbligati al tributo abbiano presentato domanda di tassazione

separata, sia pure fuori del termine stabilito nell'impugnato art. 5

oppure denunciando l'illegittimità costituzionale della norma stessa.

Quanto al giudizio promosso con l'ordinanza n. 604 r.o. 1980 la

procedura è stata già definita con condono ai sensi del d.l. 5

novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19

dicembre 1973, n. 823. A norma dell'ultimo comma dello stesso art. 4

legge n. 751/1976 le disposizioni impugnate non hanno quindi

applicazione nel caso di specie trattandosi di rapporti giuridici già

definiti. In tal senso - ricorda l'Avvocatura - si è già pronunciata

questa Corte con la sentenza n. 80 del 5 novembre 1980.

Nel merito comunque - si legge negli atti di intervento - la

questione sarebbe infondata, non essendo ipotizzabile la violazione dei

parametri costituzionali invocati, dal momento che il legislatore, con

le disposizioni impugnate non ha fatto che adeguare la normativa alla

nota sentenza n. 179 del 1976, stabilendo la tassazione separata per

ciascuno dei coniugi anche in ordine alla pregressa imposta

complementare per i rapporti non definiti. Per ovvie ragioni di

carattere tecnico-amministrativo - spiega l'Avvocatura in alcuni

interventi - la tassazione separata non poteva non essere subordinata

alla richiesta degli interessati, non essendo immaginabile che

l'Amministrazione procedesse d'ufficio, reperendo le miriadi di

pratiche non ancora definite.

In altro atto di intervento (20 luglio 1979 nel giudizio introdotto

con l'ordinanza n. 378 r.o. 1979) l'Avvocatura spiega che la normativa

impugnata, nell'adeguare la disciplina dei redditi conseguiti nel 1974

e negli anni precedenti alle modifiche introdotte con la legge 2

dicembre 1975, n. 576, ha voluto lasciare libere le parti, in relazione

agli eventuali loro interessi particolari, di scegliere tra la

tassazione separata ed il precedente regime, proprio per consentire che

situazioni, in ordine alle quali le parti si erano regolate secondo la

precedente normativa, potessero essere rispettate.

Anche la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4, che vieta la

richiesta di tassazione separata quando il reddito complessivo,

comprensivo di quello della moglie, fosse stato determinato

sinteticamente, risulta posta per non derogabili esigenze di ordine

tecnico finanziario, in considerazione che alla determinazione

sintetica del reddito complessivo netto si ricorreva, per l'imposta

complementare, quando i contribuenti non avessero presentato la

dichiarazione o avessero presentato una dichiarazione infedele o

incompleta (art. 137 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645).

Infine - conclude la difesa dello Stato - la denunciata eccessiva

brevità del termine concesso per proporre istanza di tassazione

separata, per quanto attiene alla pretesa violazione degli artt. 3, 31

e 53 della Costituzione non ha alcun rilievo, mentre in relazione

all'art. 24 Cost. i termini previsti appaiono del tutto congrui.

L'Avvocatura richiama in proposito la sentenza n. 31 del 18 gennaio

1977.

3. - Con ordinanza del 20 marzo 1979 la Commissione tributaria di

secondo grado di Sassari (r.o. n. 154/1981) sollevava, oltre alla

questione dedotta sub 1, l'ulteriore questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della

Costituzione, dell'art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in

cui limita la detraibilità degli oneri dai redditi di lavoro

subordinato al 20% dei redditi stessi e al massimo di lire 360.000.

Dubita la Commissione che tale limitazione determini una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori

autonomi; violi la tutela della funzione educatrice dei genitori,

dell'istituto familiare in generale e dei diritti della donna

lavoratrice, negando ad una insegnante madre la deducibilità delle

spese sostenute per la custodia dei figli durante le ore di lavoro.

4. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

assumendo l'infondatezza di entrambe le questioni.

Per la seconda questione in particolare osserva l'Avvocatura che la

diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti ed autonomi

discende dalla profonda diversità di situazioni, essendo ben diversi

gli oneri per la produzione dei redditi incontrati dal lavoratore

autonomo rispetto al lavoratore subordinato.

Quanto alla lesione degli artt. 30, 31 e 37 Cost. essa non può

sussistere nei termini lamentati in quanto le spese sostenute dalla

famiglia per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli non

sono "inerenti alla produzione dei redditi", ma erogazioni di reddito

già prodotto, come tali escluse dalla deducibilità secondo i principi

del nostro ordinamento tributario. Considerato in diritto :

1. - La prima questione che la Corte è chiamata a decidere

(ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978; 378 r.o. 1979; 156, 423, 424 e

604 r.o. 1980; 154, 197 e 796 r.o. 1981; 31 r.o. 1982) è se

contrastino o meno con gli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione

gli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in

cui, anziché applicare automaticamente la tassazione separata dei

redditi dei coniugi, ai fini della determinazione dell'imposta

complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda

all'Amministrazione entro un termine perentorio estremamente breve.

Si assume nelle ordinanze di rimessione che tali norme, pur essendo

state introdotte dal legislatore per adeguare la disciplina in materia

alla sentenza n. 179/1976 della Corte costituzionale, finiscono nella

sostanza per far rivivere limitatamente all'imposta complementare,

proprio quegli artt. 131 e 139 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645,

dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto

prevedevano il cumulo dei redditi. In effetti l'onere imposto al

contribuente di presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati

richiamerebbe in vita, in caso di omissione, tutto il sistema normativo

che la Corte aveva voluto cancellare, e cioè l'imputazione al marito

dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata;

l'applicazione dell'imposta sui redditi così cumulati; la

soggettività passiva del marito anche per i redditi della moglie e la

correlativa negazione di tale soggettività alla moglie stessa.

2. - Si pone in via preliminare l'esame dell'ammissibilità delle

ordinanze di rimessione. Le norme impugnate, infatti, trovano

applicazione soltanto nelle due ipotesi previste nel primo comma

dell'art. 4 della legge n. 751 del 1976 e cioè : a) quando alla data

del 22 luglio 1976 l'imposta non fosse stata "interamente pagata",

sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva

ai fini dell'imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della

moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l'imposta

relativa al reddito dichiarato, l'accertamento, in rettifica o di

ufficio, notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge non

fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

Al di fuori di tali ipotesi, non suscettibili peraltro di

interpretazione estensiva, non sono applicabili - secondo la

giurisprudenza concorde della Corte di Cassazione che costituisce sul

punto diritto vivente - gli impugnati artt. 4 e 5 della legge n. 751

del 1976, ma trova, invece, applicazione il principio generale in

virtù del quale la pronuncia di incostituzionalità opera direttamente

sui rapporti pendenti.

Pertanto la questione sollevata con le ordinanze di rimessione in

tanto può essere rilevante nei procedimenti "de quibus" in quanto

ricorra in essi una delle due ipotesi previste dal primo comma

dell'art. 4 impugnato. In caso contrario, non trovando applicazione le

disposizioni impugnate, la questione si appalesa inammissibile.

Orbene, in alcune fattispecie, quali vengono esposte in fatto e in

diritto nelle ordinanze di rinvio a questa Corte, non ricorre alcuna

delle ipotesi ora descritte. Infatti nei procedimenti relativi alle

ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319/1978, emesse dalla Commissione tributaria

centrale; n. 154/1981, emessa dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Sassari; nn. 197 e 796/1981 e 31/1982, emesse rispettivamente

dalle Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari

e Napoli, non risulta né che l'accertamento dell'ufficio fosse già

divenuto definitivo né che, essendo stata presentata la dichiarazione

cumulata dei redditi, la relativa imposta fosse stata interamente

pagata.

In ordine a tali procedimenti la questione come sopra proposta va

quindi dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza.

3. - Per quanto riguarda il giudizio promosso con l'ordinanza n.

604 r.o. 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta,

con la quale viene sollevata la questione indicata sub 1, va osservato

che la relativa procedura è stata definita con il condono ai sensi del

d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973,

n. 823).

In tal caso - come questa Corte ha già avuto occasione di decidere

- la speciale procedura del condono ha sostituito totalmente la vecchia

disciplina per la definizione dell'accertamento dell'imposta

complementare, cosicché le norme sul cumulo hanno già perduto, per

effetto del d.l. n. 660 del 1973 (convertito nella legge 19 dicembre

1973, n. 823), ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta

al giudice "a quo" (cfr. sentenza n. 80 del 5 giugno 1980). La

questione è quindi infondata nelle sue premesse.

4. - La questione comunque si rivela non fondata anche in ordine

alle altre ordinanze (nn. 378 r.o. 1979; 156, 423 e 424 r.o. 1980).

Di fronte alla pronuncia di incostituzionalità del cumulo dei

redditi tra coniugi, contenuta nella citata sentenza di questa Corte n.

179 del 1976, il legislatore si trovò infatti nella necessità di

adeguare la normativa in materia così da renderla conforme al

principio affermato dalla Corte anche per i rapporti tributari già

insorti, ma comunque non definiti.

Una situazione del tutto particolare e complessa era quella

relativa alla pregressa imposta complementare, abolita dal 1 gennaio

1974 a seguito dell'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche (IRPEF) avvenuta col d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e le

successive modifiche di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Invero se in linea di massima la sentenza di questa Corte poteva

operare direttamente sui rapporti ancora in atto, secondo i principi

generali che regolano gli effetti delle pronunce di

incostituzionalità, nella specie - quando cioè ricorrevano le due

ipotesi indicate nel paragrafo precedente - il legislatore si trovava

di fronte a casi peculiari rispetto ai quali la determinazione degli

effetti della pronuncia si presentava estremamente difficile. Si

verificavano, infatti, due situazioni transitorie particolarmente

complesse - come giustamente osserva l'Avvocatura in uno degli atti di

intervento - e cioè la ipotesi di un reddito complessivo dichiarato o

accertato in via definitiva, mentre la relativa imposta non era stata

interamente pagata alla data del 22 luglio 1976 e l'ipotesi in cui

l'imposta fosse stata interamente pagata sul reddito dichiarato, ma

fosse stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non

divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

In entrambi i casi l'obbligazione tributaria risultava o non ancora

del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi); o

estinta sul piano dell'esecuzione, ma ancora pendente per un

accertamento in rettifica o d'ufficio non definitivo (seconda ipotesi).

Limitatamente a queste due ipotesi - come si legge negli stessi

lavori preparatori - il legislatore ha scelto in via transitoria di

imporre agli obbligati la presentazione di una domanda entro un

determinato termine per poter usufruire della tassazione separata.

Tutto ciò premesso, si deve precisare che non rientra nel potere

di sindacato di questa Corte valutare le misure con le quali il

legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ridisciplina

a seguito di una pronuncia di incostituzionalità situazioni complesse,

già di per sé in fase transitoria a seguito di una riforma radicale

del sistema tributario, come quella avvenuta con il d.P.R. n. 597 del

1973 e con la legge n. 576 del 1975; sempreché ben inteso tali misure

non travalichino i limiti della ragionevolezza. E del tutto ragionevole

si rivela il criterio adottato di lasciare agli obbligati, nelle due

particolari situazioni sopra descritte, la scelta, atraverso la

presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della

tassazione separata e il regime precedente, a seconda della valutazione

in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la precedente

normativa. La facoltà accordata ai contribuenti è venuta così a

conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di

buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un

meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato

per l'amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente

sopportabile, cui poteva non corrispondere l'interesse degli stessi

contribuenti.

Nessuno, quindi, degli invocati parametri costituzionali è stato

violato, essendo le norme impugnate dirette proprio alla loro

salvaguardia attraverso l'adeguamento della normativa transitoria alla

pronuncia di questa Corte. E neppure è stato leso l'art. 24 della

Costituzione, per la denunciata brevità dei termini (venti giorni per

il marito e trenta per la moglie) previsti per la presentazione della

domanda. Questa Corte ha avuto, infatti, occasione di affermare più

volte che la congruità di un termine va valutata non solo in rapporto

all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo

alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (cfr.

sentenze nn. 57 del 1962; 10 del 1970; 138 del 1975 e 31 del 1977). Ed

i termini di decadenza sopra descritti trovano giustificazione nella

esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza

di un sistema tributario ormai abolito, per consentire

all'Amministrazione tributaria un'adeguata predisposizione dei propri

servizi.

5. - Con la seconda questione la stessa Commissione tributaria

centrale (ord. n. 5 r.o. 1978) e la Commissione tributaria di primo

grado di Casale Monferrato (ord. n. 197 r.o. 1981) si chiedono se

contrasti o meno con l'art. 24 della Costituzione l'ultimo comma del

citato art. 4 della legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di

chiedere la tassazione separata quando il reddito complessivo dei

coniugi (comprensivo quindi di quello della moglie) sia stato

determinato sinteticamente; per il dubbio che tale disposizione violi

il diritto di difesa della moglie stessa.

Anche questa questione prospettata nei termini sopra indicati non

è fondata.

Dispone invero l'art. 137 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 che

"se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze

di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante

dalla denuncia analitica, il reddito complessivo netto viene

determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del

contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto".

Essendo fuori discussione la legittimità in se stessa del ricorso

alla determinazione sintetica del reddito complessivo, risulta

materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in

ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, così

da potere attribuire una quota al marito e un'altra alla moglie. Ogni

tentativo di scomposizione, tenuto conto del legittimo criterio di

accertamento adottato, sarebbe arbitrario e privo di riscontro con la

realtà concreta.

Non sussiste pertanto alcuna lesione dell'art. 24 della

Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata priverebbe la

moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela

della sua personale situazione, dal momento che l'impossibilità di

ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di

soggetto autonomo del rapporto tributario e nessuna violazione vi può

essere del diritto di difesa per chi non è destinatario di un precetto

e non è quindi obbligato nei confronti dell'Amministrazione.

6. - Con la quinta ed ultima questione infine la Corte deve

decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, 31 e 37 della

Costituzione l'art. 136 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo

unico sulle imposte dirette), nella parte in cui limita la

detraibilità degli oneri da rediti di lavoro subordinato al 20% dei

redditi stessi, con un massimo di lire 360.000; per il dubbio che tale

norma introduca una ingiustificata disparità di trattamento tra

lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresì i

principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei

genitori all'istruzione e al mantenimento dei figli e della parità dei

sessi in materia di lavoro.

Si precisa nell'ordinanza, emessa dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Sassari (n. 154 r.o. 1981) che tali lesioni

deriverebbero dalla mancata deducibilità dal reddito della moglie di

quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle

ore che essa deve dedicare alla sua attività di insegnamento.

La questione non è fondata.

Per quanto attiene invero alla lamentata lesione del principio di

uguaglianza (art. 3 della Costituzione), essa non sussiste in quanto la

diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori

autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione

nella diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due

categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la

produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato

tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo

ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o perdite -

quali si riscontrano nell'attività dei lavoratori autonomi - ed ha

inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori

subordinati in misura forfettaria.

Né sussiste il lamentato contrasto della norma impugnata con gli

artt. 30, 31 e 37 della Costituzione. Secondo i principi del nostro

ordinamento tributario, infatti, il carattere peculiare degli oneri

deducibili è di essere "inerenti alla produzione del reddito" del

lavoratore, e non già erogazioni di reddito già prodotto. E rientrano

certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per

la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il

mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.

All'interno, quindi, della logica generale che presiede al sistema

tributario italiano la questione non può trovare giuridico fondamento,

in modo da assumere rilievo ai fini della lesione dei principi

costituzionali invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui

redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli (r.o. nn.

378/1979 e 156/1980) e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di

Genova e di Caserta (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 4, ultimo comma, della legge n. 751 del 1976

(relativo al divieto della tassazione separata del reddito dei coniugi

in caso di determinazione sintetica del reddito stesso), sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria centrale (r.o. n. 5/1978) e dalla Commissione tributaria di

primo grado di Casale Monferrato (r.o. n. 197/1981);

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

(testo unico sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli

artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154 del 1981);

d) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli stessi artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976,

n. 751, sollevate, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali

sub a) dalla Commissione tributaria centrale (r.o. nn. 3, 4, 5 e

319/1978), dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari

(r.o. n. 154/1981), e dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Casale Monferrato, Bari e Napoli (r.o. nn. 197 e 796/1981; 31/1982).

Così deciso in Roma. nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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