Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.

c, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette") promosso con ordinanza emessa il 29

novembre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul

ricorso proposto da Palmieri Alarico, iscritta al n. 237 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 176 del 29 giugno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci,

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 29 novembre 1976 (R.o. n. 237/1977) la

Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato d'ufficio

eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645,

nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito personale

complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal

contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al

mantenimento dei quali è obbligato per legge.

Assume la Commissione tributaria che, secondo la giurisprudenza di

questa Corte, l'art. 53 Cost. va interpretato come "norma che,

costituendo, fra l'altro, l'armonico e specifico sviluppo del principio

di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost., si traduce, per quanto

riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza d'imposizione uguale per

redditi uguali e di imposizione diversa per redditi diversi (sent. n.

155/1963)".

La stessa Corte - prosegue il giudice a quo - ha inoltre

riconosciuto l'illegittimità costituzionale di qualsiasi fattispecie

in cui un diritto o un beneficio legislativamente riconosciuto possa

essere rispettivamente esercitato o goduto solo sul presupposto di una

certa disponibilità finanziaria o di una certa agiatezza economica

(sent. n. 21/1961).

La norma impugnata (a parte il fenomeno patologico di evasione

fiscale che essa ha notoriamente consentito attraverso particolari

espedienti), quando consente le detrazioni dal reddito di premi

assicurativi sulla vita, verrebbe a determinare - secondo l'ordinanza

di rimessione - una base imponibile più ristretta, inidonea a

rappresentare quantitativamente la capacità contributiva del

contribuente, in quanto tali deduzioni, pur non riferendosi a spese

sostenute, nell'unità di tempo considerata, per la produzione del

reddito, ne influenzano, comunque, negativamente la consistenza. II

pagamento del premio, infatti, non è spesa inerente alla produzione

del reddito lordo, ma vero e proprio investimento di reddito netto e,

quindi, indice parziale o meglio ancora componente di capacità

contributiva.

Né si può dire - aggiunge l'ordinanza - che la detrazione dei

premi assicurativi persegua una finalità extra - fiscale(economica,

sociale o politica) meritevole di tutela, in quanto al contrario viene

a privilegiare la categoria, socialmente irrilevante, dei contribuenti

più abbienti, che sarebbe la sola a potersi avvalere di questa forma

previdenziale privata.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto dell'11 luglio 1977.

L'Avvocatura eccepisce innanzitutto l'irrilevanza della questione

sollevata, in quanto la fattispecie di merito che il giudice a quo

doveva decidere, in relazione alla richiesta delle parti, riguardava

l'ammissibilità della detrazione di interessi passivi, regolata dalla

lett. a) dell'art. 136 del d.P.R. n. 645/1958, e non già

l'ammissibilità della detrazione dei premi assicurativi, di cui

all'impugnata lett. c) dello stesso articolo.

Nel merito, comunque, la difesa dello Stato assume l'infondatezza

della questione, non ravvisandosi alcuna violazione né del principio

della capacità contributiva né di quello d'uguaglianza.

In particolare, essendo a tutti consentito di stipulare

assicurazioni sulla vita, non è ipotizzabile una differenziazione

dell'ordinamento che favorisca genericamente alcuni e non tutti i

cittadini. La differenza di reddito, d'altra parte, in quanto

differenziazione di fatto dei singoli contribuenti, trova la sua

considerazione nel principio della progressività del sistema

tributario, diretta a garantire l'uguaglianza di trattamento.

Inoltre - osserva l'Avvocatura - se si considera che in caso di

verificazione dell'evento assicurato il capitale corrisposto

dall'istituto assicuratore costituisce un reddito tassabile per

l'assicurato, non v'ha dubbio che il premio corrispondente costituisca

a sua volta una spesa necessaria per la produzione di tale reddito,

cosicché la sua detraibilità è anche necessaria ai fini

dell'individuazione del reddito netto, a cui la capacità contributiva

del singolo cittadino deve essere commisurata. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti

o meno con gli artt. 3 e 53 Cost, l'art. 136, lett. c), T.U. 29 gennaio

1958, n. 645, nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito

personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita

stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari conviventi,

al mantenimento dei quali è obbligato. Si dubita, infatti,

nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini

un'ingiustificata situazione di privilegio fiscale per i contribuenti

più abbienti, sottraendo alla base imponibile spese che sono viceversa

indice di maggiore capacità contributiva.

2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Come

ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione della

Commissione tributaria di primo grado di Roma non motiva in ordine alla

rilevanza della questione sollevata nel giudizio de quo, la quale

infatti non sussiste, alla luce degli atti di causa.

Nel giudizio a quo, in effetti, il contribuente aveva chiesto il

riconoscimento di alcune detrazioni da lui operate nella denuncia dei

redditi conseguiti nel 1971, che l'Ufficio delle Imposte Dirette di

Roma aveva escluso in sede di revisione. Successivamente alla

proposizione del ricorso lo stesso Ufficio, sulla base della nuova

documentazione prodotta dal contribuente, aveva riconosciuto le

detrazioni relative a tributi pagati, a premi di assicurazione sulla

vita e ad interessi passivi su un mutuo ipotecario, riducendo di

conseguenza il debito fiscale, cosicché la materia del contendere

veniva ad essere limitata alla detrazione degli interessi passivi

relativi ad un secondo mutuo ipotecario.

Le questioni di merito che la Commissione doveva decidere

riguardavano quindi il riconoscimento di una detrazione di interessi

passivi e l'applicazione della sopratassa per infedele dichiarazione.

Le norme di legge da applicare erano, pertanto, gli artt. 136, lett. a)

e 245 del T.U. n. 645 del 1958.

Del tutto irrilevante per la soluzione della controversia sarebbe,

di conseguenza, la decisione della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 136, lett. c) dello stesso T.U., sollevata

dal giudice a quo e riguardante le detrazioni per premi di

assicurazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del

29 novembre 1976, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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