Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma

secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo

unico delle leggi sulle imposte dirette), modificato dall'art. 5 della

legge 4 dicembre 1962, n. 1682 promosso con ordinanza emessa il 2

dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano,

sul ricorso proposto da Ortolani Enrico, iscritta al n. 545 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 2 dicembre 1975 (n. 545 del registro

ordinanze 1976), la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale del

secondo comma dell'art. 136 del d.P.R.29 gennaio 1958, n. 645, nel

testo modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682,

nella parte in cui detta norma limita, relativamente ai redditi di

lavoro subordinato ed alle pensioni, la detrazione dal reddito per le

spese mediche, ospedaliere e per acquisto di medicinali, al 20% del

reddito stesso e fissa comunque un massimo detraibile di lire 360.000;

in tale norma, il collegio, previo compiuto esame della rilevanza della

questione, ravvisa possibile violazione degli artt. 32 e 53 della

Costituzione.

A proposito dell'art. 53 della Costituzione, si osserva infatti che

la norma trova, nell'ordinamento fiscale, applicazione soltanto

nell'ambito della imposizione diretta; e che la capacità contributiva

è sempre stata intesa nel senso che ciascuno, chiamato a contribuire

alla spesa pubblica, a tanto è tenuto in ragione del reddito prodotto

nel periodo di imposta, nella parte in cui abbia però di tale

ricchezza la libera disponibilità. Considerata a questo punto

l'incidenza del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della

Costituzione, e tutelato anche nell'interesse della comunità, deve

escludersi, ad avviso del giudice a quo, che le limitazioni alla

detraibilità dal reddito per le spese mediche sopra descritte, in

relazione ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni, siano in

armonia con le citate norme costituzionali, considerato anche che lo

stesso art. 136 citato (lett. c) ricomprende tra gli oneri interamente

detraibili le somme ritenute o versate a fini previdenziali.

Non si aveva intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

né costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di

Bolzano (emessa in controversia relativa a reddito imponibile soggetto

a imposta complementare dichiarato nel 1972 per l'anno 1971, e quindi

regolato dalle norme del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645) solleva la

questione di legittimità costituzionale della disposizione che

consente la detrazione dal reddito di lavoro subordinato di spese,

passività e perdite inerenti alla produzione del reddito stesso nella

misura del venti per cento di esso con un massimo di lire 360.000.

Tale disposizione è appunto contenuta nell'art. 136, lettera d,

del citato testo unico n. 645 del 1958 come modificato con l'art. 5

della legge n. 1682 del 1962 e fu sempre ritenuta applicabile alle

spese per cure mediche e chirurgiche.

Nella specie sottoposta alla Commissione tributaria di Bolzano il

contribuente aveva denunziato spese per complessive lire 2.239.830

sostenute da lui e dalla moglie per cure medico - chirurgiche chiedendo

la detrazione di esse e di lire 360.000 e aveva così motivato

l'affermata detraibilità della spesa: "il sottoscritto ritiene

detraibili le spese mediche, chirurgiche, ospedaliere e medicine in

forza dell'art. 53 della Costituzione norma precettiva, in quanto le

dette spese incidono direttamente sulla capacità contributiva del

cittadino che non gode di assistenza, come avviene per il

sottoscritto".

L'Ufficio delle imposte accertatore di Merano aveva limitato la

detraibilità a lire 360.000.

La norma sopraindicata che stabilisce questo limite di

detraibilità è sospettata di incostituzionalità dalla Commissione

tributaria di Bolzano in relazione agli artt. 32 e 53 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo afferma che l'art. 32 della Costituzione,

tutelando la salute anche individuale, "trova la sua più evidente

manifestazione nella garanzia di cure gratuite agli indigenti"; ma

anche per i non indigenti "la tutela della salute va garantita

attraverso l'opera degli enti assistenziali" e "nel caso si tratti di

non assistiti, assicurando agli stessi l'utilizzazione a proprie spese

della struttura sanitaria": spese che dovrebbero - senza limite -

essere detraibili dal reddito imponibile perché "l'intento del

legislatore costituzionale (nell'art. 53 Cost.) è quello di far sì

che ogni cittadino diventi contribuente in relazione non al reddito e,

quindi, alla ricchezza prodotta, ma a quella di cui abbia la libera

disponibilità".

La Corte non può condividere questa interpretazione del precetto

costituzionale che la Commissione tributaria ha mutuato dalla

dichiarazione del contribuente sopra riportata. Restringere la

tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera

disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la

detraibilità dal reddito disponibile di ogni erogazione di esso, e

senza limiti quantitativi, in necessità primarie dell'esistenza: non,

dunque, soltanto le spese mediche, ma anche, e a maggior ragione,

perché più difficilmente comprimibili, quelle per il sostentamento,

per il tetto ecc.. L'assurdità di una tale conclusione impone di

riportare il problema nei suoi veri termini, riconoscendo che la

detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed

illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario

secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con

quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita

collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. il

punto di incontro e di contemperamento di tali esigenze varia a secondo

dell'evoluzione economica, finanziaria e sociale del Paese e, come si

è detto, spetta al legislatore ordinario di determinarlo, tenendo

conto di tutti i dati del problema. Ciò vale sia, in generale, per gli

oneri deducibili e per le detrazioni soggettive di imposta (quota

esente, carichi di famiglia) diversamente strutturati e commisurati,

rispetto al T.U. del 1958, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e

successivamente più volte modificati, sia in particolare per quanto

riguarda la detraibilità delle spese mediche, per le quali,

confrontando la normativa del 1958 e del 1962 - di cui si tratta nella

presente causa - con quella del 1973 e con quella del 1980, si vede di

quanto si è andato allargando l'ambito della detraibilità delle spese

mediche dal reddito imponibile.

Si può, pertanto, concludere che il limite di detraibilità

indicato nell'art. 136, secondo comma, del T.U. n. 645 del 1958

modificato dall'art. 5 della legge n. 1682 del 1962 non è in contrasto

con gli artt. 32 e 53 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 136, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645

modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, sollevata,

in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza 2 dicembre 1975 di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari