Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/1982

    Questione infondata
    14 luglio 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, sollevata, in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza 2 dicembre 1975 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nel…

    Art. 136 Testo unico imposte dirette · Art. 5 Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 · Art. 32 cost. · Art. 53 cost.

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  • Ordinanza n. 36/1966

    Altra decisione
    28 aprile 1966

    Qualora sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma, senza far menzione che essa è stata sostituita da altra norma, la Corte costituzionale ordina la rimessione degli atti al giudice a quo, per un riesame della rilevanza della questione.

    Art. 136 Testo unico imposte dirette · Art. 76 cost. · Art. 5 Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: Art. 136. (Oneri detraibili). - "Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

tolto: a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;

tolto: b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;

tolto: c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;

tolto: d) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi. Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, si applica la disposizione dell'articolo 93".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-04;1682~art5 · fonte del testo

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