Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.

b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1968 dal

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Bardellini Francesco,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella dichiarazione dei redditi prodotta nell'anno 1962, presentata

all'ufficio distrettuale delle imposte di Sarzana, il dott. Francesco

Bardellini, nell'elenco delle detrazioni, ai fini dell'imposta

complementare progressiva, esponeva, fra l'altro, la somma di lire

2.762.000, corrispondente al rateo della imposta di successione,

corrisposto nell'anno 1962, per una eredità a favore della moglie

convivente.

L'ufficio delle imposte non ammetteva la chiesta detrazione,

richiamandosi all'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

riprodotto testualmente dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n.

1682, in forza del quale sono detraibili: "b) le imposte afferenti i

redditi singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione della imposta

complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio

nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;".

La questione veniva dibattuta davanti alle commissioni tributarie e

veniva, in quelle sedi, definitivamente risolta con la decisione 22

febbraio 1966 della Commissione centrale, che respingeva la tesi

dell'ufficio.

L'Amministrazione delle finanze non si acquietava a tale decisione

e conveniva il dott. Bardellini davanti al tribunale di Genova,

perché sentisse dichiarare legittima l'esclusione della detrazione

suddetta, con la conseguente condanna nelle spese.

Il tribunale adito, con ordinanza 23 dicembre 1968, accogliendo

analoga istanza del patrocinio del Bardellini, dichiarava rilevante e

non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. approvato con D.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645, in relazione agli artt. 76 (eccesso rispetto

alla delegazione contenuta nell'art. 73 della legge 5 gennaio 1956, n.

1) e 53 della Costituzione, nella parte in cui tra gli oneri detraibili

nell'accertamento della imposta complementare, non comprende l'imposta

di successione.

Precisato che la pretesa tributaria in causa, siccome relativa a

redditi realizzati nel 1962, cade sotto l'imperio del T.U. del 1958,

essendo da escludere che la legge 4 dicembre 1962, n. 1682, nel

riprodurre nell'art. 5 la lettera b dell'art. 136 di detto T.U. abbia

valore meramente interpretativo della legislazione preesistente, il

tribunale rilevava che:

a) per quanto ampia possa considerarsi la delegazione contenuta

nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, non può ammettersi che

si estenda fino al punto di consentire al Governo di modificare,

approvandola, l'obbligazione tributaria già stabilita in base al

sistema accolto dalla legislazione precedente e che nella specie

l'aggravamento è innegabile, in quanto l'art. 8, n. 2, del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare

progressiva sul reddito, indica come detraibili "le imposte e tasse di

ogni specie";

b) comunque, anche se l'eccesso di delega, in ipotesi, non

sussistesse, dovrebbe riconoscersi la non manifesta infondatezza della

questione relativa al contrasto dell'art. 136, lett. b, del T.U., con

l'art. 53 della Costituzione specialmente se, per capacità

contributiva, s'intende come appare corretto, la disponibilità attuale

di reddito nella sua fase di erogazione e non di produzione.

Dopo gli adempimenti di legge, le questioni come sopra prospettate

vengono ora alla cognizione della Corte.

Nel giudizio si è costituita l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato che, con la

memoria di costituzione, riconosce fondata la questione di eccesso di

delega, mentre contesta la fondatezza della subordinata questione di

contrasto con l'art. 53 della Costituzione, negando l'esattezza della

distinzione, ai fini del giudizio, tra fase di erogazione e fase di

produzione del reddito.

La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto :

La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto

soltanto la legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del

testo unico emanato, in forza della delegazione contenuta nell'art. 63

della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorché la disposizione

contenuta nel citato articolo del testo unico sia stata testualmente

riprodotta dall'art. 5, lettera b, della legge 4 dicembre 1962, n.

1682, dato che il giudice a quo ha negato la rilevanza di questa ultima

legge, ai fini della soluzione della controversia che era chiamato a

decidere.

Come si è esposto in narrativa, la illegittimità costituzionale

dell'art. 136, lettera b, del T.U. approvato con decreto del

Presidente della Repubblica n. 645 del 1958, viene prospettata sotto un

duplice profilo: a) in via principale, per contrasto con l'art. 76

della Costituzione, per eccesso di delega; b) in via subordinata, per

contrasto con l'art. 53 della Costituzione se, per capacità

contributiva, si intende la disponibilità attuale di reddito nella sua

fase di erogazione e non di produzione.

Sotto il profilo principale dell'eccesso di delega, sia pure agli

effetti della detrazione di altra imposta (straordinaria sul

patrimonio), la questione è già stata ritenuta fondata da questa

Corte con sentenza n. 135 del 1967, in base a considerazioni che

valgono anche per quanto attiene alla diversa imposta (successione) la

cui detrazione è stata contestata dall'amministrazione finanziaria nel

giudizio a quo; considerazioni, sulla fondatezza delle quali, nel

giudizio attuale, non solo non è stato addotto alcun valido argomento

contrario, ma si è avuto, anzi, il riconoscimento da parte della

stessa Avvocatura generale dello Stato.

Infatti, per quanto ampia possa ritenersi la delegazione di cui

all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, l'eccesso risulta chiaramente

dal semplice confronto tra il n. 2 dell'art 8 del regio decreto

legislativo 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta

complementare, e l'impugnato art. 136, lettera b, del T.U. del 1958.

Il n. 2 dell'art. 8 ammette in detrazione "Le imposte e tasse di

ogni specie"; l'art. 136, lettera b, del T.U., "Le imposte afferenti i

redditi, singolarmente o nel loro complesso... iscritte nei ruoli la

cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel

corso dello stesso".

A parte il rilievo circa la difficoltà di identificazione delle

"imposte afferenti i redditi" di cui all'art. 136, lettera b, appare

subito chiaro che in base a quest'ultima norma, in contrasto e

conseguente aggravamento della posizione del contribuente rispetto

all'art. 8, n. 2, del decreto istitutivo dell'imposta, anziché "le

imposte e tasse di ogni specie" sono ammesse in detrazione soltanto le

imposte "afferenti i redditi" riscuotibili per ruoli o per ritenuta,

con evidente esclusione delle tasse e delle imposte indirette.

Il che è tanto più significativo, in quanto prima dell'emanazione

del T.U. del 1958, non soltanto le Commissioni tributarie, ma anche la

Suprema Corte di cassazione, hanno costantemente affermato essere

contrastanti con la lettera del ripetuto art. 8, n. 2, e soprattutto

con la stessa natura funzionale della imposta complementare, tutti i

tentativi dell'Amministrazione di attenuare, in via interpretativa,

l'ampia portata del ripetuto art. 8, n. 2.

Ne consegue che sotto il profilo dell'eccesso di delega la

questione risulta fondata non solamente in riferimento alla imposta

(successione) che ha dato origine al giudizio a quo, ma anche in

riferimento alle altre imposte e tasse di ogni specie contemplate

dall'art. 8, n. 2, della legge istitutiva della imposta complementare;

cosicché si deve estendere la dichiarazione di illegittimità, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a tutta la

lettera b dell'art. 136 del T.U. n. 645 del 1958, con l'effetto

dell'integrale ripristino del n. 2 dell'art. 8 esaminato.

Peraltro, anche se dedotto soltanto in via subordinata, non sembra

inutile rilevare che sotto il profilo del contrasto con l'art. 53 della

Costituzione la questione risulta infondata, in quanto l'imposta

complementare e le altre imposte sono correlative a presupposti diversi

e reciprocamente autonomi e non può dirsi, in relazione alla prima,

che la capacità contributiva diminuisca a causa degli obblighi

tributari inerenti alle seconde.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lettera b,

del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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