Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concernente la solidarietà fra coeredi nel debito di imposte dirette del de cuius, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa dei contribuenti, in cui si incorrerebbe qualora l'Amministrazione finanziaria notificasse l'accertamento solo "al più inerte e meno combattivo" dei coeredi, per poi farlo valere nei confronti degli altri condebitori. A parte che la Corte ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma in questione nel senso di considerare la notifica a uno solo dei condebitori idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte degli altri, le ordinanze di rimessione non recano infatti alcuna motivazione sulla ricorrenza del presupposto della questione, cioè sulla mancata notificazione dell'accertamento, nei rispettivi casi concreti, a tutti i coeredi condebitori. - S. n. 48 del 1968.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 16 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Responsabilita' degli eredi del contribuenteaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 16
tolto: Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del soggetto, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Gli eredi del soggetto che abbia presentato una dichiarazione od un ricorso o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalita'. In mancanza di tale comunicazione, fino a sei mesi dalla morte del contribuente, gli atti intestati allo stesso sono efficaci nei confronti degli eredi, anche se notificati ad uno solo di essi ovvero collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio fiscale del defunto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art16 · fonte del testo
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