Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 877/1988

    Illegittimità dichiarata
    26 luglio 1988

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quò in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalità di detti articoli.

    Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 231 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Determinazione analitica del reddito complessivo nettoaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 135

tolto: Il reddito complessivo netto viene determinato sommando i singoli redditi e detraendo gli oneri indicati dall'art. 136. I singoli redditi sono valutati nel modo seguente:

tolto: a) i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari, in misura pari agli imponibili catastali moltiplicati per i coefficienti di variazione fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi di produzione;

tolto: b) i redditi dei fabbricati ed i redditi di ricchezza mobile, in misura pari ai redditi netti determinati ai fini delle relative imposte ovvero, se non vi siano soggetti o siano assoggettabili a tributi sostitutivi, con i criteri valevoli ai fini delle imposte stesse;

tolto: c) i redditi derivanti da partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice in misura pari all'ammontare dei redditi netti della societa' proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente ha diritto di partecipare agli utili della societa' stessa;

tolto: d) i redditi derivanti da partecipazioni in societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative in misura pari all'ammontare degli utili a qualunque titolo o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente;

tolto: e) i redditi derivanti dalle cariche di amministratore di societa', gli interessi di titoli di Stato o di titoli obbligazionari ed ogni altro reddito anche occasionale, nella misura in cui essi sono stati percepiti dal contribuente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art135 · fonte del testo

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