[1](Art. 158 T. U. 1926).

[2]Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.18 Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'.18 L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.18

[3]I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale: a) del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette; b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione".

Testo vigente dal 24 giugno 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimità, della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perché già dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimità del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 24/1956

    Questione infondata
    21 luglio 1956

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di questioni relative a norme di cui è stata già dichiarata la illegittimità, poiché, essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non è più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; ed alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 157 e 163 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette).~ V. Sent. n. 2/1956 e 10/1956.

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1956

    Illegittimità dichiarata
    23 giugno 1956

    La disposizione dell'art. 13 Cost., pur non essendo meramente programmatica o di non immediata applicazione, non va intesa quale garanzia di indiscriminata ed illimitata libertà di condotta del cittadino. Pertanto, le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e della conseguente diffida, di cui all'art. 157 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non contrastano con detta disposizione, se non per quanto riguarda il rimpatrio per traduzione - quando non sia conseguenza diretta di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 157 ult. comma) - e la possibilità del rimpatrio, non in base a fatti concreti (giudizio di pericolosità), ma a semplici sospetti.

    Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 24 giugno 1956. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale: a) del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette; b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art157 · fonte del testo

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