Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Torino

nel procedimento penale a carico di Facchinetti Maria Luisa, iscritta

al n. 218 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Maria Luisa

Facchinetti per la contravvenzione all'ordine di rimpatrio con foglio

di via obbligatorio, preveduta dall'art. 2 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, il pretore di Torino, con ordinanza 13 marzo 1973, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del

testo unico delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.

773, nella parte in cui fa obbligo agli ufficiali ed agli agenti della

polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere all'arresto di

chi è colto in flagranza del suddetto reato.

Premesso che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale,

la disposizione denunziata sarebbe tuttora vigente, perché non

abrogata dalla citata legge del 1956, che avrebbe regolato solo

parzialmente la disciplina del rimpatrio, il pretore afferma che

l'obbligo di arresto, "scaturendo solo da un'interpretazione

restrittiva delle norme in vigore", mancherebbe dei requisiti di

certezza e di inequivocità, che sarebbero insiti nel concetto di "casi

(...) tassativamente indicati dalla legge", assunto dall'art. 13 Cost.

a non valicabile confine dell'intervento dell'autorità di pubblica

sicurezza. Aggiunge che, nella specie, l'arresto avrebbe il suo

presupposto in un provvedimento amministrativo, discrezionale e

insindacabile, tale da rendere la disposizione denunziata una norma

penale in bianco, dalla quale non potrebbero derivare limitazioni alla

libertà personale senza un preventivo sindacato dell'autorità

giudiziaria.

Assume, infine, la violazione dell'art. 3 della Costituzione per il

trattamento deteriore, riservato ai rimpatriati con foglio di via

obbligatorio rispetto a quello fatto ai sorvegliati speciali, che,

sebbene più pericolosi, non sarebbero assoggettati ad analoga misura

restrittiva, se non ottemperino alle prescrizioni loro imposte.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata.

L'avvocatura fa, anzitutto, presente che, secondo una autorevole

opinione dottrinale, l'arresto in flagranza, essendo adottato dalla

polizia giudiziaria nell'esercizio dell'attività ausiliaria della

funzione giurisdizionale, sarebbe assistito dalle garanzie di cui al

secondo comma dell'art. 13 Cost., anziché da quelle più rigorose

previste nel successivo terzo comma, e che, in ogni caso, l'arresto,

per quanto non espressamente indicato, non sarebbe neppure escluso da

quest'ultimo precetto, essendo una tipica misura restrittiva della

libertà personale, menzionata anche dall'art. 68 della stessa

Costituzione.

Dopo aver escluso la possibilità di sindacare il procedimento

interpretativo seguito nell'applicazione giurisprudenziale della norma

denunziata, osserva che questa fisserebbe in modo tassativo, certo ed

inequivoco, i casi in cui deve procedersi all'arresto provvisorio.

Nel contestare la pretesa insindacabilità dell'ordine di

rimpatrio, richiama le sentenze di questa Corte sull'art. 2 della

citata legge n. 1423 del 1956.

Per quanto, infine, concerne l'assunta violazione del principio di

eguaglianza, deduce che l'arresto in flagranza, non essendo una

sanzione, ma un provvedimento strumentale, non sarebbe basato sulla

entità della pena, bensì su altri criteri, tra i quali la gravità

del fatto e la pericolosità del soggetto, e che, nella specie, la

misura restrittiva sarebbe prevista per assicurare la concreta

osservanza dell'ordine di rimpatrio, che potrebbe essere eluso più

facilmente e frequentemente che non prescrizioni della sorveglianza

speciale. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe

del pretore di Torino è se l'art. 220 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, nel fare obbligo agli ufficiali ed agenti della polizia

giudiziaria e della forza pubblica di procedere all'arresto di chi è

colto in flagrante della contravvenzione all'ordine di rimpatrio con

foglio di via obbligatorio, violi sia l'art. 3 della Costituzione per

disparità di trattamento rispetto al contravventore alle prescrizioni

della sorveglianza speciale, per il quale non è prevista identica

misura restrittiva della libertà personale; sia l'art. 13 Cost. per

mancanza dei requisiti di certezza ed inequivocità, insiti nel

precetto costituzionale che subordina l'arresto da parte dell'autorità

di pubblica sicurezza ai "casi tassativamente indicati dalla legge".

2. - L'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

detta che la polizia giudiziaria e la forza pubblica debbono arrestare

chi è colto in flagranza di taluni fatti di reato puniti dalle norme

ivi elencate, tra cui è quella dell'art. 157, il quale disciplina il

rimpatrio con foglio di via obbligatorio di coloro che non sanno o non

vogliono dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di

identità o di un documento equipollente e di chi è pericoloso per

l'ordine pubblico o per la pubblica moralità (pena per il

contravventore l'arresto da uno a sei mesi).

3. - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel suo art. 2, ha

rielaborato la materia oggetto dell'art. 157, attribuendo certe

garanzie ai destinatari delle misure di prevenzione e della sanzione

(che è rimasta dell'arresto da uno a sei mesi).

Sebbene tale legge non abbia statuito che l'art. 220 del testo

unico si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via

obbligatorio, nella sua attuale normativa, la prevalente giurisprudenza

della Cassazione ritiene che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella

flagranza della stessa contravvenzione. Tale è, dunque, la norma

vivente. Di qui la questione di legittimità costituzionale per

asserita violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.

4. - Secondo il giudice a quo, poiché le trasgressioni alle

prescrizioni della sorveglianza speciale non comportano l'arresto

obbligatorio in flagranza, la più severa misura coercitiva a carico

della persona sottoposta al foglio di via contrasterebbe, come si è

sopra avvertito, con l'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di

trattamento.

La Corte osserva che la norma è dovuta ad una scelta di politica

criminale e di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il

quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue determinazioni,

dall'entità obiettiva del reato e della pena edittale; trattasi di un

criterio che è stato seguito non solo dall'art. 220 del testo unico

(quanto all'arresto obbligatorio in flagranza), bensì anche dall'art.

236, quarto comma, del codice di procedura penale (quanto a talune

contravvenzioni che comportano l'arresto facoltativo in flagranza).

5. - In ordine all'art. 13 Cost., l'ordinanza di rimessione ne

assume la violazione per difetto del requisito, nella disposizione

censurata, della tassatività richiesta dal precetto costituzionale.

Ciò che non è, perché gli elementi della certezza e

dell'inequivocità, che, per il pretore di Torino, sono insiti nel

concetto di tassatività, risultano presenti proprio per il fatto che

le circostanze per le quali l'arresto, ai sensi dell'art. 220 del testo

unico, è obbligatorio, sono precisate nell'art. 2 della legge n. 1423

del 1956 (il cui contrasto con l'art. 13, oltreché con l'art. 3 Cost.,

è stato escluso con sentenza n. 32 del 1969 di questa Corte).

V'è, del resto, la garanzia del controllo di legittimità e di

merito da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'ultima parte del

terzo comma dello stesso art. 13 e dell'art. 236 del codice di

procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 220 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza), in relazione all'art. 2 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal

pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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