[1](Art. 224 T. U. 1926).

[2]((Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

[3]Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorita' giudiziaria ordinaria)).

Testo vigente dal 8 dicembre 1943

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 dicembre 1943. 34 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

Durante il dichiarato tolto: stato aggiunto: Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali tolto: militari aggiunto: Militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato aggiunto: previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

aggiunto: Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica tolto: Amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio, quando abbiano commesso i predetti delitti durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto aggiunto: amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorita' giudiziaria ordinaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art219 · fonte del testo

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