[1](Art. 176 e 178 T. U. 1926).

[2]Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".

Testo vigente dal 8 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme denunciate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art.13 Cost. - dell'art.174 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). - V. Sent. n. 11/1956.

    Art. 13 cost. · Art. 136 cost. · Art. 174 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art174 · fonte del testo

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