[1](Art. 222 T. U. 1926).

[2]Qualora sia necessario affidare all'autorita' militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

[3]Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari.

[4]I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art217 · fonte del testo

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