Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 220

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.

18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 24 ed il 26 ottobre 1968 dal pretore di

Torino nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciminiello

Luigi e di Scandagli Giuliano, iscritte ai nn. 245 e 246 del registro

ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 329 del 28 dicembre 1968 e n. 6 dell'8 gennaio 1969;

2) ordinanza emessa il 20 agosto 1968 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Melezzi Aurelio, iscritta al n. 252 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969;

3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1969 dal pretore di Sampierdarena

nel procedimento penale a carico di Massarini Pietro, iscritta al n.

420 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luigi

Ciminiello, imputato della contravvenzione di cui all'articolo 85 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18

giugno 1931, n. 773, per essere comparso in luogo pubblico in

abbigliamento femminile, ed arrestato ai sensi dell'art. 220 dello

stesso testo unico, perché colto in flagranza, il pretore di Torino,

con ordinanza del 24 ottobre 1968, su istanza della difesa, sollevava

questione di legittimità costituzionale di esso art. 220, nella parte

in cui richiama l'art. 85, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della

Costituzione.

Premesso che la norma denunziata prevede l'arresto obbligatorio per

chi è colto in flagranza di una contravvenzione punita con la sola

pena pecuniaria, il pretore prospetta, da un lato, la disparità di

trattamento rispetto all'ipotesi di chi, pur essendo colto in flagranza

di un reato per il quale è comminata una pena detentiva (ovvero una

pena pecuniaria alternativa ad una detentiva) non può, invece, essere

arrestato; dall'altro, la lesione del precetto costituzionale

sull'inviolabilità della libertà personale, della quale viene privato

l'autore di un reato per cui la pena detentiva non è prevista.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 28 dicembre 1968. Nel

giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte.

2. - La medesima questione è stata denunziata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, per identico motivo, con ordinanza del

26 ottobre 1968, del pretore di Torino, nel procedimento penale a

carico di Giuliano Scandagli, e, in riferimento all'art. 13 della

Costituzione, sotto un profilo parzialmente diverso, con ordinanza del

20 agosto 1968, del pretore di Roma, nel procedimento a carico di

Aurelio Melezzi.

Il Pretore di Roma, quanto alla violazione dell'art. 13 della

Costituzione, osserva che, con tale precetto, si sarebbe consentita

all'autorità di pubblica sicurezza l'adozione di provvedimenti

restrittivi della libertà personale soltanto nei casi di necessità ed

urgenza tassativamente stabiliti dalla legge e che non potrebbe,

comunque, esserle attribuito il potere di procedere all'arresto,

allorquando non sia prevista per il reato una sanzione detentiva,

stante l'impossibilità di convertire la provvisoria detenzione in

espiazione di pena.

Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono

state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1969.

Neppure in questi giudizi innanzi alla Corte vi è stata costituzione

di parte.

3. - Altra questione di legittimità costituzionale della stessa

disposizione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 27

della Costituzione, con ordinanza del 7 ottobre 1969, dal pretore di

Sampierdarena, nel corso di un procedimento penale, iniziato con il

rito direttissimo, a carico di Pietro Massarini, imputato della

medesima contravvenzione.

Per il pretore, le ragioni di prevenzione e sicurezza sociale non

sussisterebbero, oltre che per argomenti analoghi a quelli contenuti

nelle precedenti ordinanze, anche per lo sproporzionato rigore

dell'arresto in flagranza rispetto alla sanzione comminata in astratto:

il che violerebbe, altresì, il principio della funzione rieducativa

della pena. E l'arresto in flagranza, non essendo neppure giustificato

dall'interesse dell'identificazione del reo, per la quale sono

predisposte altre norme, si risolverebbe in una sanzione amministrativa

insindacabile.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 10 dicembre 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1.- Le quattro cause, congiuntamente trattate perché attinenti

alla stessa materia, vanno decise con unica sentenza.

2.- La norma impugnata (art. 220 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

prescrive l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per chi

contravviene all'art. 85 dello stesso testo unico, che prevede soltanto

la pena pecuniaria dell'ammenda.

Questa Corte è chiamata a pronunciarsi se detta norma, in quanto

impone l'arresto in flagranza per il solo fatto che taluno compaia

mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia in contrasto con

i seguenti articoli della Costituzione:

1) art. 3: per la diversità di trattamento rispetto all'ipotesi di

chi, pur essendo colto in flagranza di reato per il quale è prevista

una pena detentiva (ovvero una pena pecuniaria alternativa ad una

detentiva), non può essere arrestato (ord. 24 e 26 ottobre 1968 del

pretore di Torino);

2) art. 13: a) per la preventiva privazione della libertà

personale a seguito di un reato per il quale non è comminata una pena

detentiva (ord. 24 ottobre 1968 del pretore di Torino); b) per

l'esclusione, nelle ipotesi considerate, di uno di quei "casi di

necessità e di urgenza tassativamente stabiliti dalla legge" (ord. 7

ottobre 1969 del pretore di Sampierdarena), che consentono la

privazione della libertà personale senza ordine o mandato soltanto se

sussistano i presupposti per l'arresto obbligatorio (ord. 20 agosto

1968 del pretore di Roma); c) per il carattere anomalo "di natura

amministrativa" e "sottratta ad ogni sindacato" di questa "sanzione

anticipata rispetto al giudizio" (ord. 7 ottobre 1969 del pretore di

Sampierdarena);

3) art. 27: per lo sproporzionato rigore dell'arresto rispetto alla

sanzione pecuniaria comminata per il reato e per la conseguente

violazione della funzione rieducativa della pena (ord. 7 ottobre 1969

del pretore di Sampierdarena).

3. - La questione, così come è stata proposta, è fondata: la

norma, prevedendo l'arresto obbligatorio di chi, tutto al più, sarà

passibile della pena dell'ammenda, viola l'art. 3 della Costituzione.

E, invero, nel t.u. delle leggi di p.s. del 1931, non vi sono altri

casi in cui sia statuito l'arresto per un reato che comporta la sola

pena pecuniaria; mentre, d'altro canto, il codice di procedura penale

vigente prescrive l'obbligatorietà della misura restrittiva della

libertà personale a titolo di custodia preventiva solo per reati e

situazioni (obiettive o subiettive) di singolare gravità (artt. 235 e

253) e ne esclude, di regola, persino la facoltatività se per il reato

non è comminata una pena detentiva (artt. 236 e 254; vedi anche art.

238).

Del resto, la custodia preventiva di chi compaia mascherato in

luogo pubblico non si giustifica né con la gravità del reato, che,

anzi, la legge stessa considera di così scarsa entità da comportare,

come si è detto, la sanzione contravvenzionale dell'ammenda; né con

ragionevoli motivi di prevenzione, ché la mascheratura è lungi dal

denotare, di per sé, una qualsiasi pericolosità del soggetto attivo;

né coi precedenti legislativi, in quanto l'art. 49, secondo comma, del

t.u. delle leggi di p.s. 30 giugno 1889, n. 6144, prevedeva l'arresto,

solo facoltativo, ma per il rifiuto di togliersi la maschera, ossia per

un fatto diverso. È significativo che persino l'art. 83 del t.u. delle

leggi di p.s. 6 novembre 1926, n. 1848, era meno severo della norma

denunziata, dappoiché non imponeva obbligatoriamente l'arresto né per

chi compariva mascherato in luogo pubblico, né per chi, invitato, non

si toglieva la maschera.

4. - Le altre questioni, sollevate in riferimento agli artt. 13 e

27 della Costituzione, restano assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 220 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso

testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al

divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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