[1](Art. 165 T. U. 1926).

[2]Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

[3]Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.

[4]Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

[5]La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 30/2007

    Questione infondata
    6 febbraio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato poiché, nel punire la condotta di coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, irragionevolmente equiparerebbe comportamenti meritevoli di sanzione penale a comportamenti privi di offensività (ove il ritardo sia minimo). Infatti, non può ritenersi manifestamente irrazionale l'assoggettamento a sanzione penale di una condotta normativamente qualificata in base all'inosservanza di un unico termine, sancito per verificare il rispetto dell'ordine recato dal foglio di via. Spetta, inoltre, al giudice ordinario verificare se la condotta così realizzata appaia, nella sua concretezza, assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato. - Sul potere discrezionale del legislatore di configurare i reati e stabilire le pene, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 212 e n. 158/2004. - Sul principio di offensività v., citata, sentenza n. 263/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 34/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimità, della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perché già dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimità del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza

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  • Ordinanza n. 24/1956

    Questione infondata
    21 luglio 1956

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di questioni relative a norme di cui è stata già dichiarata la illegittimità, poiché, essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non è più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; ed alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 157 e 163 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette).~ V. Sent. n. 2/1956 e 10/1956.

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art163 · fonte del testo

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