Art. 9 t.u.i.r. — Determinazione dei redditi e delle perdite

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I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento in societa' o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Il valore normale e' determinato:

  • a)per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre;
  • b)per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
  • c)per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e, in mancanza, in base ad altri elementi certi.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 9 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13188/2026

    7 maggio 2026

    In tema di imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 1, commi 111-118, della l. n. 296 del 2006, ai fini fiscali si presume iuris et de iure che gli atti di cessione di beni a titolo oneroso effettuati nel corso della liquidazione della società siano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale del bene, da determinarsi ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, potendo il contribuente sottrarsi alla determinazione dell'imposta sulla base del valore così stabilito solo pattuendo un prezzo corrispondente al valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale, previsti dall'art. 1, comma 114, della medesima legge e chiedendo che l'imposizione avvenga in base a tale valore.

    Art. 9 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 230 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7216/2026

    25 marzo 2026

    La valutazione, a fini fiscali, delle diverse prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito d'impresa soggiace al principio - avente valore generale - stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone il riferimento al normale valore di mercato per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente, con la conseguenza che il Fisco può considerare "sottofatturate" le prestazioni eseguite dalla società nei confronti del socio, quando il relativo corrispettivo sia inferiore al suddetto valore.

    Art. 9 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 358 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2777/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.

    Art. 9 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di febbraio 2026, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29083/2025

    4 novembre 2025

    In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra- gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.

    Art. 9 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r.

    Rassegna di novembre 2025, p. 114 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art9 · fonte del testo

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