Art. 80 t.u.i.r. — Riporto o rimborso delle eccedenze

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(( Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54:

  • a)imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per cento;
  • b)imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1989 al 1 gennaio 1992

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1998

    Questione infondata
    1 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

    Art. 79 t.u.i.r. · Art. 80 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1995

    Questione inammissibile
    6 aprile 1995

    La questione di costituzionalità che, nei termini in cui prospettata, difetti dei requisiti di chiarezza necessari a consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla fondatezza, va dichiarata manifestamente inammissibile. Pertanto, la questione di costituzionalità degli artt. 79, sesto comma, e 80, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è manifestamente inammissibile, in quanto l'impugnazione è espressamente riferita al "testo originario" delle suddette disposizioni delegate, e in relazione ad esse è dedotta la violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione n. 825 del 1971: mentre, invece, il contenuto normativo oggetto di censura è quello, risultante dalle modifiche apportate al detto d.P.R. dal successivo d.l. n. 69 del 1989, e cioè la previsione di un meccanismo di determinazione automatico del reddito imponibile delle imprese "minori" in contabilità semplificata. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 79 t.u.i.r. · Art. 80 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1988 al 30 aprile 1989. 272 parole tolte, 262 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per le imprese tolto: artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'articolo 18 aggiunto: che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tolto: non abbiano aggiunto: sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi aggiunto: di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali tolto: eventualmente realizzate aggiunto: secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54:

a) imprese tolto: artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento peri ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire aggiunto: aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per cento;

b) tolto: commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;

tolto: c) intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice aggiunto: imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art80 · fonte del testo

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