Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

di conguaglio e rimborso dell'eccedenza (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349) 1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attivita'. 2. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:

  • a)quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 64, commi 5, 6 e 7, nonche' a norma dell'articolo 65. Il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili;
  • b)quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48 e 49 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • c)limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
  • d)quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22;
  • e)quando si trova nelle condizioni previste dall'articolo 64, comma 3. 3. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel comma 2 puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. 5. Agli effetti della norma di cui all'articolo 91, comma 3, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art114 · fonte del testo

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