Art. 80 t.u.i.r. — Riporto o rimborso delle eccedenze

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Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

  • a)imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento peri ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;
  • b)commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire;
  • c)intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 14 maggio 1988 al 30 aprile 1989

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1998

    Questione infondata
    1 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 384 del 1997, nella quale la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è generalmente ammesso e che, nella specie, la presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza. Inoltre, il parametro di cui all'art. 76 Cost. è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma tributaria prevede espressamente il ricorso a meccanismi di contabilità semplificata per le imprese minori. - Cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 393/1997. red.: G. Leo

    Art. 79 t.u.i.r. · Art. 80 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1995

    Questione inammissibile
    6 aprile 1995

    La questione di costituzionalità che, nei termini in cui prospettata, difetti dei requisiti di chiarezza necessari a consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla fondatezza, va dichiarata manifestamente inammissibile. Pertanto, la questione di costituzionalità degli artt. 79, sesto comma, e 80, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è manifestamente inammissibile, in quanto l'impugnazione è espressamente riferita al "testo originario" delle suddette disposizioni delegate, e in relazione ad esse è dedotta la violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione n. 825 del 1971: mentre, invece, il contenuto normativo oggetto di censura è quello, risultante dalle modifiche apportate al detto d.P.R. dal successivo d.l. n. 69 del 1989, e cioè la previsione di un meccanismo di determinazione automatico del reddito imponibile delle imprese "minori" in contabilità semplificata. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 79 t.u.i.r. · Art. 80 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 14 maggio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

    Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che fino alla data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art80 · fonte del testo

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