Art. 176 t.u.i.r. — Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

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I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 133 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. 133 In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e' disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. 133 In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79. 133 137 Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 123 133 Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta. 133 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 133

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo".

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

137

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l'art. 15, comma 10) che "In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 12) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Testo in vigore dal 29 gennaio 2009 al 31 dicembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 176 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3259/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella formulazione vigente ratione temporis, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall'opzione, senza che possa trovare applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 4, del d.m. n. 188 del 2008, cui rinvia l'art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007 per l'adozione delle disposizioni attuative relative all'esercizio e agli effetti dell'opzione.

    Art. 176 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16571/2025

    20 giugno 2025

    In tema di addizionale IRES, per l'individuazione del regime fiscale applicabile in caso di conferimento di ramo d'azienda, gli artt. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno interpretati nel senso che ai fini della verifica del superamento della soglia minima per l'applicazione dell'imposta non si computa il volume dei ricavi dell'azienda conferita conseguiti dal conferente nell'anno d'imposta precedente, in assenza di riferimenti contenuti nelle citate disposizioni normative e dell'impossibilità di colmare tale lacuna tramite le indicazioni derivanti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010, la quale non costituisce fonte del diritto e, quale atto meramente interno alla stessa P.A. emanante, non può incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost.

    Art. 176 t.u.i.r. · Art. 23 cost.

    Rassegna di giugno 2025, p. 176 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 29 gennaio 2009. 6 parole tolte.

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.tolto: ... Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore … della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. tolto: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente … non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato tolto: 2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni … lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. tolto: 2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' … sostitutiva versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79aggiunto: . Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 … cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzionetolto: ... di cui all'articolo 87, o di quellatolto: ... di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. tolto: (98) Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

    Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l'art. 15, comma 10) che "In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 12) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art176 · fonte del testo

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