Art. 176 t.u.i.r. — Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c). Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 175.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 176 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3259/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella formulazione vigente ratione temporis, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall'opzione, senza che possa trovare applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 4, del d.m. n. 188 del 2008, cui rinvia l'art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007 per l'adozione delle disposizioni attuative relative all'esercizio e agli effetti dell'opzione.

    Art. 176 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16571/2025

    20 giugno 2025

    In tema di addizionale IRES, per l'individuazione del regime fiscale applicabile in caso di conferimento di ramo d'azienda, gli artt. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno interpretati nel senso che ai fini della verifica del superamento della soglia minima per l'applicazione dell'imposta non si computa il volume dei ricavi dell'azienda conferita conseguiti dal conferente nell'anno d'imposta precedente, in assenza di riferimenti contenuti nelle citate disposizioni normative e dell'impossibilità di colmare tale lacuna tramite le indicazioni derivanti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010, la quale non costituisce fonte del diritto e, quale atto meramente interno alla stessa P.A. emanante, non può incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost.

    Art. 176 t.u.i.r. · Art. 23 cost.

    Rassegna di giugno 2025, p. 176 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art176 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari