[1]di partecipazioni di controllo o di collegamento (articolo 175 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 96, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.)) 2 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

2

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026. 63 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.

… nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 tolto: trovano applicazione aggiunto: si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferitetolto: . In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 96, qualora ilaggiunto: ; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4tolto: :

tolto: a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e ilaggiunto: , in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzotolto: ;

tolto: b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza aggiunto: e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il aggiunto: loro valore normale. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art175 · fonte del testo

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