Art. 75 — Accordi internazionali
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973
3 pronunce che riguardano l’art. 75, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.
Art. 75 · Art. 117 cost. · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 169 t.u.i.r.
In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve esserlo nuovamente in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute e addizionali applicate dall'Erario italiano a carico di una contribuente che, nell'anno 2014, aveva lavorato per più di 183 giorni presso la sede francese di una società italiana, versando le relative imposte).
Art. 75 · Art. 2 t.u.i.r. · Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989
In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.
Art. 75 · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 169 t.u.i.r. · Art. 117 cost.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art75 · fonte del testo
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