Testo unico delle imposte sui redditi

Art. 169 t.u.i.r. — Accordi internazionali

Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu' favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 169 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16134/2026

    25 maggio 2026

    In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.

    Art. 169 t.u.i.r. · Art. 117 cost. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 165 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16699/2025

    23 giugno 2025

    In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.

    Art. 169 t.u.i.r. · Art. 165 t.u.i.r. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 117 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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