[1]complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti (articolo 151 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, a esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 25. 3. Tali redditi, a eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 150, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e m). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 110, comma 11. 4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati all'articolo 14, comma 1 lettere a), q), r), s) e t). In caso di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato. 5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art149 · fonte del testo

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