Art. 15 t.u.i.r. — Detrazioni per oneri

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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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  30. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 2004testo originarioper 17 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art15 · fonte del testo

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