Art. 83 c.t.s. — Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)), da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. ((L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare)). Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. ((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1)) Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)).

Testo vigente dal 20 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2018 al 20 agosto 2022. 158 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore tolto: non commerciali di cui all'articolo tolto: 79, comma 5 aggiunto: 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. … e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberaletolto: ... sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le … liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore tolto: non commerciali di cui all'articolo tolto: 79, comma 5 aggiunto: 82, comma 1, da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. tolto: Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza aggiunto: L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di … e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. tolto: Le disposizioni di cui al aggiunto: 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che tolto: l'ente dichiari la propria natura non commerciale aggiunto: le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo tolto: 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si e' verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e' punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. aggiunto: 8, comma 1 Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e … lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. tolto: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art83 · fonte del testo

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