Art. 12 t.u.i.r. — Detrazioni per carichi di famiglia

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Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

  • a)lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 3 8 12 16 25 34 43
  • b)le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio. 12 16 19 25 34 43
  • c)lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia:
  • a)se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1;
  • b)se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
  • c)per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
  • d)per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
  • e)per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
  • f)per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. 12 16 25 30 34 43 (( 4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.)) 48 Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). 48
Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che l'ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che il limite di reddito di cui al comma 4, del presente articolo e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila".

D.P.C.M. 29 settembre 1989

12

Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. La misura di ciascun importo resta pertanto cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per l'anno 1990; b) detrazione per i figli minori di eta' a partire dall'anno 1990: per un figlio..................... lire 50.928 per due figli..................... " 101.856 per tre figli..................... " 152.784 per quattro figli................... " 203.712 per cinque figli................... " 254.640 per sei figli..................... " 305.568 per sette figli.................... " 356.496 per otto figli.................... " 407.424 per ogni altro figlio................. " 50.928 nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 101.856; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856 a partire dall'anno 1990; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.200.000 a partire dall'anno 1990.

D.P.C.M. 28 settembre 1990

16

Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. Dal 1 gennaio 1991 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 675.433; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio.................... L. 54.035 per due figli.................... " 108.070 per tre figli.................... L. 162.105 per quattro figli.................. " 216.140 per cinque figli.................. " 270.175 per sei figli.................... " 324.210 per sette figli................... " 378.245 per otto figli................... " 432.280 per ogni altro figlio................ " 54.035 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 108.070; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 108.069; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.500.000.

L. 29 dicembre 1990, n. 405

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La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio".

D.P.C.M. 30 settembre 1991

25

Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento. Dal 1 gennaio 1992 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 719.336; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio................... L. 83.107 per due figli................... " 166.214 per tre figli................... " 249.321 per quattro figli................. " 332.428 per cinque figli................. " 415.535 per sei figli................... " 498.642 per sette figli.................. " 581.749 per otto figli.................. " 664.856 per ogni altro figlio............... " 83.107. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 166.214; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 115.093; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 4.800.000.

30

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, nel modificare l'art. 5, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che "La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

34

Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue: a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500; b) detrazione per i figli minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: per un figlio................... L. 87.500 per due figli................... " 175.000 per tre figli................... " 262.500 per quattro figli................. " 350.000 per cinque figli................. " 437.500 per sei figli................... " 525.000 per sette figli.................. " 612.500 per otto figli.................. " 700.000 per ogni altro figlio............... " 87.500 Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire 175.000; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000".

D.P.C.M. 14 dicembre 1993

43

Il D.P.C.M. 14 dicembre 1993 (in G.U. 22/12/1993, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del presente D.P.R. sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento. Dal 1 gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 791.588; b) detrazione per i figli minore di eta': per un figlio................... L. 91.438 per due figli................... " 182.875 per tre figli................... " 274.313 per quattro figli................. " 365.750 per cinque figli................. " 457.188 per sei figli................... " 548.625 per sette figli.................. " 640.063 per otto figli.................. " 731.500 per ogni altro figlio............... " 91.438 Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 182.875; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 126.445; d) limite di reddito di cui al comma 4 del presente articolo: L. 5.300.000.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 14 febbraio 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  4. 1 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 2022 — 1 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 2022 — 1 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 2021 — 27 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 2018 — 31 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 2012 — 1 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 1996 — 4 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 1995 — 1 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 1995 — 15 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 1994 — 14 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 1994 — 1 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 1992 — 6 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 1992 — 19 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 1991 — 11 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 1991 — 16 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 1990 — 1 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 1986 — 14 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1994 al 1 giugno 1994. 189 parole tolte, 32 parole aggiunte in 7 capoversi.

… tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. aggiunto: 4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono tolto: non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 4 milioni di lire aggiunto: possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibilitolto: , e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.aggiunto: . Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. tolto: Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:

tolto: a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

tolto: b) delle pensioni sociali;

tolto: c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;

tolto: d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

tolto: e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

tolto: f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

    Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte del testo

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