Art. 12 t.u.i.r. — Detrazioni per carichi di famiglia

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Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

  • a)lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 3
  • b)le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio.
  • c)lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia:
  • a)se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1;
  • b)se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
  • c)per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
  • d)per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
  • e)per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
  • f)per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a ((4 milioni di lire)), al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 3 Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
  • a)degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
  • b)delle pensioni sociali;
  • c)delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
  • d)delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  • e)degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
  • f)dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che l'ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che il limite di reddito di cui al comma 4, del presente articolo e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

Testo in vigore dal 14 marzo 1988 al 30 aprile 1989

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  4. 1 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 2022 — 1 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 2022 — 1 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 2021 — 27 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 2018 — 31 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 2012 — 1 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 1996 — 4 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 1995 — 1 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 1995 — 15 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 1994 — 14 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 1994 — 1 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 1992 — 6 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 1992 — 19 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 1991 — 11 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 1991 — 16 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 1990 — 1 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 1986 — 14 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 14 marzo 1988. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a tolto: 3 aggiunto: 4 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

    Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che l'ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che il limite di reddito di cui al comma 4, del presente articolo e' elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte del testo

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