Art. 12 t.u.i.r. — Detrazioni per carichi di famiglia

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(( Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

  • a)3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • b)2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a:
  • a)3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni;
  • b)3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato;
  • c)3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. 4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali)) 119
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

119

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 349, lettera b)) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2005.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

33 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  4. 1 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 12 mesi
  5. 1 marzo 2022 — 1 gennaio 2025per 3 anni
  6. 27 gennaio 2022 — 1 marzo 2022per un mese
  7. 31 dicembre 2021 — 27 gennaio 2022per 27 giorni
  8. 1 gennaio 2018 — 31 dicembre 2021per 4 anni
  9. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2018per 5 anni
  10. 1 gennaio 2012 — 1 gennaio 2013per un anno
  11. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2012per 4 anni
  12. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  13. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  14. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  15. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  16. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  17. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  18. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per 2 anni
  19. 4 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  20. 1 settembre 1996 — 4 novembre 1997per un anno
  21. 15 giugno 1995 — 1 settembre 1996per un anno
  22. 14 febbraio 1995 — 15 giugno 1995per 4 mesi
  23. 1 giugno 1994 — 14 febbraio 1995per 9 mesi
  24. 6 gennaio 1994 — 1 giugno 1994per 5 mesi
  25. 19 novembre 1992 — 6 gennaio 1994per un anno
  26. 11 febbraio 1992 — 19 novembre 1992per 9 mesi
  27. 16 ottobre 1991 — 11 febbraio 1992per 4 mesi
  28. 1 gennaio 1991 — 16 ottobre 1991per 10 mesi
  29. 14 ottobre 1990 — 1 gennaio 1991per 3 mesi
  30. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  31. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  32. 14 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  33. 31 dicembre 1986 — 14 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005. 263 parole tolte, 435 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di redditoaggiunto: Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) tolto: fino a 15.000 euro, 23 per cento aggiunto: 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) tolto: oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; aggiunto: 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a:

tolto: c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per centoaggiunto: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni;

tolto: d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per centoaggiunto: b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato;

tolto: e) oltre 70.000 euro, 45 per cento Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.aggiunto: c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. 4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311

    La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 349, lettera b)) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2005.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art12 · fonte del testo

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