L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 - Detrazioni soggettive dall'imposta. - Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente. Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

  • 1)lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
  • 2)le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta': lire 7.000 per un figlio; lire 15.000 per due figli; lire 23.000 per tre figli; lire 32.000 per quattro figli; lire 50.000 per cinque figli; lire 70.000 per sei figli; lire 100.000 per sette figli; lire 150.000 per otto figli; lire 72.000 per ogni altro figlio. La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essi e' ridotta di lire quattordicimila;
  • 3)lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di eta' per i quali e' sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste". Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere b) e c), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Testo vigente dal 16 aprile 1977

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/1983

    Questione infondata
    24 marzo 1983

    Le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge 13 aprile 1977 n.114, hanno effetto, ai sensi del successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti a tale data e alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977. L'art. 17 della l. 13 aprile 1977 n.114 e` entrato in vigore, a norma del successivo art. 28 il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla G.U. (16 aprile 1977) e quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data, concernenti percio` i redditi posseduti nel 1976 (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n. 179/1976.

    Art. 4 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 5 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 20 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 151/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    La fissazione di una quantita` minima di reddito che escluda la capacita` contributiva del soggetto percettore, ovvero sia tale da far ritenere sul piano fiscale il soggetto medesimo vivente a carico di un altro, cosi` da consentire la detraibilita` in una data misura, degli oneri sopportati da quest'ultimo, rientra nella discrezionalita` del legislatore; la fissazione di un limite quantitativo, ai fini considerati, qualifica, di per se`, in modo diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di quanto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, lett. d, e comma terzo, 15, comma secondo, n. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 l. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui non ammettono a detrazione le spese sanitarie e di assistenza sostenute dal contribuente per le persone a carico aventi titolo agli alimenti che percepiscano un reddito massimo superiore a lire 960.000 annue).

    Art. 5 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 6 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art6 · fonte del testo

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