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[1](Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.
[3]La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.
[4]Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984
