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[1](Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.

[3]La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.

[4]Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 marzo 1984

    La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. È, infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonché di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.

    Art. 3 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 29, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di Stato dopo che era stata proposta dalla parte resistente istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

    Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art3 · fonte del testo

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