[1](Art. 8 - 1°, 2°, 3° e 4° comma - legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]((Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu' breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

[3]Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

[4]Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

[5]Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

[6]Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma)).

Testo vigente dal 16 aprile 1953

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1953

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 16 aprile 1953. 87 parole tolte, 293 parole aggiunte in 6 capoversi.

Qualora il consigliere delegato al tolto: riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione, ricusa il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

tolto: Se il Ministro insiste, aggiunto: controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, tolto: ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmette gli atti al presidente della Corte il quale provoca sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo, costituita dal presidente aggiunto: promuove, nel piu' breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, tolto: dal presidente di Sezione aggiunto: dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22. tolto: La deliberazione della Sezione e motivata

aggiunto: Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

tolto: Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardiaggiunto: Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

aggiunto: Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

aggiunto: Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art24 · fonte del testo

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