Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/03/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 111r.d. 1214/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

primo u.p., e 67 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle

leggi sulla Corte dei Conti), promosso con ordinanza emessa il 6

ottobre 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. Riunite - nel giudizio

promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti avverso la

decisione sui ricorsi riuniti proposti da Domingo Ignazio ed altri

contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al

n. 85 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 114 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Nazionale

Magistrati e Avvocati dello Stato a riposo, di Domingo Ignazio ed altri

e dell'Associazione Magistrati ordinari in pensione nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore

prof. Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Umberto Coronas per l'Associazione Nazionale

Magistrati e Avvocati dello Stato a riposo e per Domingo Ignazio ed

altri, gli avvocati Michelangelo Pascasio e Tommaso Palermo per

l'Associazione Nazionale Magistrati ordinari e l'Avvocato generale

dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con istanze, prodotte rispettivamente il 27 giugno 1979, il

14 giugno 1979, il 15 giugno 1979 e ancora il 15 giugno 1979, il dott.

Ignazio Domingo, il dott. Giovanni Allavena, l'avv. Attilio Inglese e

il dott. Arrigo Lanzara, rispettivamente consigliere della Corte dei

Conti, consigliere di Stato, avvocato generale dello Stato e

procuratore generale di Corte d'appello chiesero alle competenti

amministrazioni la corresponsione della pensione "sulla base dei nuovi

stipendi attribuiti ai magistrati con l. 2 aprile 1979 n. 97 anche in

relazione al D.L. 29 maggio 1979 n. 163". Trascorso invano il termine

di 120 giorni ed essendo rimasti privi di risposta gli atti di

significazione e diffida, ciascuno dei richiedenti propose separato

ricorso alla Corte dei Conti, che, con decisione 28 aprile - 12 maggio

1982 resa dalla Sezione III ordinaria (Pensioni civili) su difformi

conclusioni del Procuratore Generale, 1) riunì per connessione i

quattro ricorsi, 2) accolse la domanda con la quale si era chiesto che

la pensione dei ricorrenti fosse riliquidata, a decorrere dal 1 gennaio

1979, sulla base della retribuzione spettante ai magistrati in

attività di servizio ai sensi della l. 97/1979 e, a decorrere dal 1

luglio 1980, in virtù della l. 24 maggio 1951 n. 392 nella

considerazione che detta disposizione assume il rango e l'efficacia di

precetto di adeguamento permanente del trattamento economico dei

magistrati a riposo alle retribuzioni di attività di servizio dei

colleghi di pari anzianità e qualifica, secondo un rapporto immanente,

costante e proporzionale di grandezze, 3) dichiarò non doversi

applicare ai richiedenti predetti, a decorrere dal 1 gennaio 1979, la

disciplina dettata dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 29 aprile 1976 n.

177, 4) dichiarò altresì che ai fini della determinazione del

trattamento di quiescenza degli interessati doveva essere applicato

l'art. 5 l. 177/1976, in coordinamento con quanto disposto dall'art. 9

l. 97/1979 e dall'art. 2 l. 27/1981, 5) respinse la pretesa relativa

alla corresponsione degli interessi corrispettivi per quanto esposto in

parte motiva, 6) compensò le spese.

1.2. - Su appello del Procuratore Generale le Sezioni Riunite della

Corte dei Conti, con ordinanza resa il 6 ottobre 1982 (notificata e

comunicata il 14 gennaio 1983; pubblicata nella G. U. n. 114 del 27

aprile 1983 e iscritta al n. 85 RO. 1983), nel contraddittorio dei

quattro resistenti e di cinque intervenienti (Associazione dei

Magistrati ordinari in pensione, avv. Pascasio Michelangelo, Macedonio

Giovanna (titolare di pensione di riversibilità quale figlia inabile

del defunto Vincenzo Macedonio, magistrato di Cassazione), avv. Tommaso

Palermo e avv. Emanuele lezzi) hanno, in accoglimento di richiesta del

Procuratore Generale, rimesso alla Corte Costituzionale gli atti

perché venga risolta la questione di legittimità, in riferimento agli

artt. 3' 111 e 125 Cost., degli artt. 3 comma primo ult. parte e 67

R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in quanto non prevedono per il processo

pensionistico innanzi alla Corte dei Conti il doppio grado di

giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni

Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza

dalle Sezioni giurisdizionali centrali e dalle istituite Sezioni

regionali giurisdizionali della Corte stessa.

Constatata la rilevanza della questione per coinvolgere questa

l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale, le Sezioni

Riunite - in contrasto con la precedente dec. 204/A del 20 aprile 1978,

che l'aveva reputata manifestamente infondata sotto il profilo della

mancata considerazione, a livello costituzionale, della garanzia del

principio del doppio grado di giurisdizione - ne ha giustificato la

rimessione alla Corte Costituzionale perché a) una vera e propria

disuguaglianza di trattamento in situazioni soggettivamente ed

oggettivamente identiche si rinverrebbe in ipotesi in cui dipendenti

pubblici sono assistiti dall'INPS (art. 124 ss. D.P.R. 29 dicembre

1973 n. 1092) e altri possono ricongiungere la propria posizione

pensionistica presso l'INPS (l. 7 febbraio 1979 n. 29), e ne

deriverebbe diversità di gradi di tutela giurisdizionale, b) a queste

ipotesi si aggiungerebbe la posizione dei dipendenti dei Banchi di

Napoli e di Sicilia rispetto a quella dei dipendenti degli altri

istituti di credito di diritto pubblico per essere i primi, a

differenza dei secondi, soggetti alla giurisdizione della Corte dei

Conti (art. 11 All. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895, n. 486), c) la

violazione del principio di eguaglianza sarebbe evidenziata dalla sent.

69/1982 con la quale la Corte Costituzionale, seppure con riferimento

alla materia della giurisdizione ordinaria, ha censurato la irrazionale

limitazione dell'appellabilità di alcune sentenze; argomenti

prospettati in riferimento all'art. 3 Cost..

Motivando poi anche in riferimento all'art. 111, secondo comma

Cost. le Sezioni Riunite, sulla premessa assunta in alternativa con

altra la quale eleva ad oggetto del giudizio pensionistico

l'impugnativa di provvedimento amministrativo, che oggetto ne sia il

diritto soggettivo a pensione, hanno considerato che la limitazione del

ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei Conti ai

soli motivi attinenti alla giurisdizione finirebbe con il confliggere

con il principio emergente dal ripetuto art. 111, secondo comma, a

tenor del quale il giudizio su diritti soggettivi perfetti e su

sottostanti rapporti giuridici patrimoniali non potrebbe chiudersi con

una sola sentenza non appellabile né impugnabile per violazione di

legge.

Né, infine, hanno le Sezioni Riunite mancato di osservare che,

assumendo ad oggetto del giudizio pensionistico la impugnazione d'atto

amministrativo, dovrebbe tale giudizio farsi rientrare nella competenza

esclusiva di una giurisdizione amministrativa, alla quale riuscirebbero

applicabili i principi contenuti nell'art. 125 comma secondo, così

come interpretati dalla Corte Cost. con le sentt. 62/1981 e 8/1982.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti Domingo Ignazio, Inglese

Attilio, Allavena Giovanni, Lehman Elsa (vedova di Lanzara Arrigo),

rappresentati e assistiti dall'avv. Umberto Coronas giusta delega a

margine dell'atto di costituzione e deduzioni depositato il 23 febbraio

1983, e gli avv.ti Michelangelo Pascasio, Emanuele Iezzi, Tommaso

Palermo e l'Associazione dei Magistrati ordinari a riposo mediante atto

depositato il 10 marzo 1983 in margine al quale l'Associazione e l'avv.

Iezzi hanno conferito procura agli avv.ti Pascasio e Palermo.

Hanno spiegato intervento l'Associazione Nazionale dei Magistrati e

degli Avvocati dello Stato a riposo, rappresentata e assistita

dall'avv. Coronas giusta delega in margine all'atto di intervento e

deduzioni datato 10 febbraio 1982, con il quale ha concluso per la

dichiarazione di non fondatezza della proposta questione, e il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito

dall'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 17

maggio 1983.

2.2. - Nell'atto depositato il 23 febbraio 1983, la difesa dei

Domingo e altri tre ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza

della proposta questione argomentando da ciò che a) non sussiste la

identità oggettiva e soggettiva di situazioni diversamente regolate

dai legislatore perché diverse da quelle degli altri dipendenti

pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato sono le

posizioni dei dipendenti pubblici assicurati dall'INPS e di quelli che

possono ricongiungerle presso l'INPS ai sensi della l. 29/1979, b) né

rileva la tutela giurisdizionale riservata ai dipendenti dei Banchi di

Napoli e di Sicilia diversa rispetto a quella dei dipendenti degli

altri enti pubblici economici perché la giurisdizione pensionistica

della Corte dei Conti nei confronti dei primi e non dei secondi

rientrerebbe nella sfera di un assetto di competenze giurisdizionali

che la Costituzione ha inteso lasciare intatte (a sostegno sono

richiamate le C. cost. 17/1965, 110/1970, 68/1971, 211/1972,

205/1974), c) non è accettabile la considerazione dell'oggetto del

giudizio pensionistico a guisa di impugnazione di atto amministrativo,

prospettata anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in via

ipotetica, e, pertanto, sarebbe fuori luogo l'assunzione a parametro

dell'art. 125 comma secondo Cost., d) del pari infondato è il richiamo

del comma secondo dell'art. 111 Cost. perché smentito dal comma terzo

dello stesso art. 111.

2.3. - Nell'atto depositato il 10 maggio 1983 l'Associazione dei

Magistrati ordinari a riposo e gli avv.ti Pascasio, Palermo e Iezzi

hanno eccepito l'inammissibilità della questione vuoi perché

sollevata da un organo che, come la Corte dei Conti in qualità di

giudice d'appello in materia pensionistica, non potrebbe definirsi

giurisdizionale vuoi perché l'appello del Procuratore Generale alle

Sezioni Riunite della Corte dei Conti era stato proposto quando già la

Presidenza del Consiglio dei ministri e il Min. Giustizia avevano

impugnato avanti la Corte di Cassazione la decisione della Sezione III

ordinaria della Corte dei Conti per difetto di giurisdizione. In

subordine ha la stessa difesa concluso per l'infondatezza della

questione per ragioni nella sostanza concordanti con quelle svolte

dalla difesa delle altre parti costituite e ha denunciato il "rattoppo"

cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti avrebbero assoggettato il

primitivo testo della ordinanza di rimessione del quale hanno

annunciato il deposito presso questa Corte (fol. 6 dell'atto), che

peraltro non hanno effettuato.

2.4. - Nell'atto depositato il 17 maggio 1983, l'Avvocatura

generale dello Stato ha portato a conoscenza della Corte a) che contro

l'ordinanza di rimessione la Presidenza del Consiglio dei ministri e il

Min. Giustizia, sotto la data del 10 giugno 1982, hanno proposto

ricorso alla Corte di Cassazione deducendo sotto tre profili il difetto

assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti e chiedendo la

cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, b) che contro la

stessa ordinanza di rimessione il Domingo e gli altri tre, nonché "per

quanto possa giovare" l'Associazione Nazionale dei Magistrati e degli

Avvocati dello Stato a riposo, hanno proposto ricorso alla Corte di

Cassazione chiedendone l'annullamento senza rinvio con atto 17 gennaio

1983, al quale hanno resistito il Presidente del Consiglio dei ministri

e il Ministero della Giustizia, c) che contro la stessa ordinanza di

rimessione hanno proposto ricorso per cassazione gli avv.ti Pascasio

(anche quale Presidente dell'Associazione dei Magistrati ordinari in

pensione), Palermo e Iezzi con atto 23 febbraio 1983, cui hanno

resistito la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della

Giustizia, e d) che le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n.

346 del 2 maggio 1983 resa sul ricorso sub a) del Presidente del

Consiglio dei ministri e del Ministero della Giustizia, hanno rinviato

la causa a nuovo ruolo stimando opportuno attendere la decisione di

questa Corte, la quale, se dichiarativa della fondatezza della

questione di costituzionalità, renderebbe inutiliter data la sentenza

che le Sezioni Unite andassero a pronunciare. Ciò premesso,

l'Avvocatura erariale ha addotto a sostegno della conclusione di

infondatezza della questione argomenti non diversi dagli altri esposti

dalla difesa dei Domingo e altri tre, riassunti sub 2.2.

3. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, nel corso della

quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Coronas ha

argomentato per la conclusione d'infondatezza; l'avv. Pascasio si è

intrattenuto sulla inammissibilità dell'incidente e, in ordine al "

rattoppo" cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti avrebbero

assoggettato la ordinanza di rimessione, ha notiziato che il testo

originario ne sarebbe stato depositato nella cancelleria della Corte di

Cassazione: l'avv. Palermo ha esposto motivi a sostegno della

conclusione d'infondatezza e ha fatto parola dei giudizi afferenti il

trattamento pensionistico dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di

Sicilia; infine l'avv. dello Stato Carafa ha giustificato la mancata

esibizione avanti la Corte di documenti menzionati nell'atto depositato

il 17 maggio 1983, si è intrattenuto sul principio d'eguaglianza e

sull'art. 111 Cost. e ha insistito in ciò che, superata l'eccezione

d'inammissibilità, sia giudicata infondata la proposta questione. Considerato in diritto :

4. - Inammissibile è l'intervento in questa sede spiegato

dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e degli Avvocati dello Stato

a riposo per non avere questa assunto la veste di parte avanti il

giudice a quo.

5.1. - La difesa dell'Associazione dei Magistrati ordinari a

riposo, nel corso della pubblica udienza del 6 dicembre 1983, ha

dichiarato di aver depositato nella cancelleria della Corte di

Cassazione il documento di cui si è fatto cenno (supra 2.3.):

documento pertanto che più non est de hoc mundo. Né meritano

accoglimento le eccezioni d'inammissibilità. prospettate dalla stessa

difesa, perché la risoluzione, in senso affermativo, dell'incidente

d'incostituzionalità è logicamente e processualmente preliminare

all'esame della prima eccezione (qualità di organo giurisdizionale di

appello delle Sezioni Riunite in subiecta materia), né la proposizione

d'impugnazioni alla Corte di Cassazione avverso la ordinanza di

rimessione esime questa Corte dal conoscere dell'incidente.

5.2. - La questione è infondata perché nessuna delle disposizioni

della Costituzione assunte a parametro è violata. a) non l'art. 3

perché aa) diverse sono le posizioni dei dipendenti dello Stato che

percepiscono trattamento pensionistico dallo Stato da quelle dei

dipendenti pubblici assistiti dall'INPS e di altri che possono

ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS, ab) con

sent. 1/1984 la Corte ha dichiarato, seppure limitatamente ai

dipendenti del Banco di Napoli, illegittimo l'art. 11 All. T all'art.

39 l. 8 agosto 1895 n. 486, attributivo alla Corte dei Conti della

cognizione delle controversie pensionistiche dei dipendenti dei Banchi

meridionali per essere venuta meno l'identità di disciplina

sostanziale tra costoro e i dipendenti statali che la giustificherebbe,

ac) questa Corte, con sent. 69/1982, ha ribadito che non ha vigore

costituzionale la garanzia del doppio grado di giurisdizione fuori

dell'area segnata dall'art. 125 comma secondo Cost., b) non l'art. 111

comma secondo perché il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte

di Cassazione, in materia di diritti soggettivi incontra limite per le

controversie assoggettate alla cognizione (del Consiglio di Stato e)

della Corte dei Conti nel comma terzo dello stesso art. 111 che

consente il ricorso in Cassazione contro le decisioni degli or

menzionati giudici per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, c)

né infine l'art. 125 comma secondo perché la disposizione non può

estendersi fuori dell'area dei tribunali amministrativi regionali e del

Consiglio di Stato.

5.3. - Il dispositivo della sentenza che la Corte sta per

pronunciare, non può estendersi alle sentenze rese in prima istanza

dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei Conti

perché oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni

giurisdizionali centrali della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale -

sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 comma secondo e 125 comma

secondo Cost. - degli artt. 3 comma primo u.p. e 67 R.D. 12 luglio

1934 n. 1214 (T.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) con ordinanza 6

ottobre 1982 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - in quanto non

prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei Conti il

doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge

alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in

prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte

stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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