Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  • 2)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
  • 3)tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  • 4)usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
  • 5)urbanistica e piani regolatori;
  • 6)tutela del paesaggio;.
  • 7)usi civici;
  • 8)ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  • 9)artigianato;
  • 10)edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
  • 11)porti lacuali;
  • 12)fiere e mercati;
  • 13)opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
  • 14)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  • 15)caccia e pesca;
  • 16)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • 17)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
  • 18)comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
  • 19)assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  • 20)turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
  • 21)agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  • 22)espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
  • 23)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  • 24)opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
  • 25)assistenza e beneficenza pubblica;
  • 26)scuola materna;
  • 27)assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
  • 28)edilizia scolastica;
  • 29)addestramento e formazione professionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 29/1996

    Parametro
    12 febbraio 1996

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, recante "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione", sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Cos…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 117 cost. · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 269/1974

    Parametro
    27 novembre 1974

    dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe proposti dalla Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 19 maggio 1922, n. 727, che converte il d.lgt; 25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti a favore delle piccole industrie, nonché delle corrispondenti disposizioni attuative approvate con r.d. 14 maggio 1925, n.830, e con r.d. 8 ottobre 1925 (senz…

    Art. 37 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione · Art. 1 Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni · Art. 11 Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) · Art. 5 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 56/1964

    Parametro
    23 giugno 1964

    respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione; dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura", in riferimento agli artt. 4, 5 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).…

    Art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 11 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 38 parole tolte, 273 parole aggiunte in 31 capoversi.

Le tolto: Province aggiunto: province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati tolto: nell'art. 4, sulle aggiunto: dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

2) tolto: istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;

tolto: 3) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;

aggiunto: 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali tolto: e aggiunto: ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

tolto: 5) manifestazioni artistiche locali aggiunto: manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;

tolto: 6aggiunto: 5) urbanistica e piani regolatori;

tolto: 7aggiunto: 6) tutela del paesaggio;aggiunto: .

Mostra gli altri 23 capoversi cambiati

tolto: 8aggiunto: 7) usi civici;

tolto: 9aggiunto: 8) ordinamento delle minime proprieta' tolto: culturali aggiunto: colturali, anche agli effetti tolto: dell'art. 847 del Codice aggiunto: dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

tolto: 10aggiunto: 9) artigianato;

tolto: 11) case popolariaggiunto: 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

tolto: 12aggiunto: 11) porti lacuali;

tolto: 13aggiunto: 12) fiere e mercati;

tolto: 14aggiunto: 13) opere di aggiunto: prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubblicheaggiunto: ;

aggiunto: 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

aggiunto: 15) caccia e pesca;

aggiunto: 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

aggiunto: 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

aggiunto: 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

aggiunto: 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

aggiunto: 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

aggiunto: 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

aggiunto: 22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;

aggiunto: 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

aggiunto: 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

aggiunto: 25) assistenza e beneficenza pubblica;

aggiunto: 26) scuola materna;

aggiunto: 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

aggiunto: 28) edilizia scolastica;

aggiunto: 29) addestramento e formazione professionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art11 · fonte del testo

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