Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della

legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla

successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, promosso con

l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di

volontaria giurisdizione promosso da Pirchner Amalia, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 e sul

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 9 del 5

maggio 1956 ed iscritta al n. 132 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi gli avvocati Karl Tinzl e Alberto Trabucchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Pirchner Amalia in Oberpertinger, con ricorso del 16

febbraio 1956, chiese al Pretore di Brunico, ai sensi dell'art. 31

della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata

con successiva legge 2 settembre 1954, n. 2, l'annotazione nel libro

fondiario della sua dichiarazione di volere assumere il "maso chiuso"

Liensberger in P. T. 25/I del c. c. di S. Sigismondo, caduto in una

comunione ereditaria anteriormente a detta legge e rimasto indiviso.

Con ordinanza del 20 marzo 1956 il Pretore di Brunico sollevò di

ufficio la questione di legittimità costituzionale del citato art. 31,

rilevando: che esso è in contrasto con gli artt. 4 e 11 dello Statuto

speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con la legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; che viola il principio della

irretroattività delle leggi contenuto nell'art. 11 delle disposizioni

sulla legge in generale e contravviene alla norma dell'art. 1111 del

Cod. civ. che esclude i limiti alla divisibilità della comunione.

E pertanto, a norma dell'art. 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

il Pretore sospese il procedimento di volontaria giurisdizione promosso

dalla suddetta signora Pirchner Amalia in Oberpertinger e ordinò la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

A cura della cancelleria della Pretura di Brunico l'ordinanza fu

notificata alle parti e al Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano e fu poi pubblicata, per disposizione del Presidente della

Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del 12 maggio 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino - Alto Adige del 5 maggio 1956.

Con deliberazione del 29 marzo 1956 la Giunta provinciale di

Bolzano dette mandato all'avv. Karl Tinzl e all'avv. Alberto Trabucchi

di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia presso la

Corte costituzionale in merito alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale sollevata dal

Pretore di Brunico con l'ordinanza 20 marzo 1956, e si costituì in

data 14 aprile 1956.

Nell'atto di costituzione e in una successiva memoria la difesa

della Giunta provinciale di Bolzano si è opposta ai motivi di

legittimità costituzionale prospettati nell'ordinanza del Pretore di

Brunico, invocando, per quanto riguarda la violazione degli artt. 4 e

11 dello Statuto speciale Trentino - Alto Adige, la sentenza n. 4 della

Corte costituzionale in data 25 giugno 1956 e negando che il principio

della irretroattività delle leggi abbia carattere costituzionale.

Secondo la difesa della Giunta provinciale, l'art. 31, peraltro, non

vulnera alcun diritto quesito né impedisce ai soggetti di sottrarsi

alla comunione, e quindi non è in contrasto con quei principi

ondamentali dell'ordinamento dello Stato che l'ordinanza del Pretore di

Brunico assume violati dalla norma provinciale. Considerato in diritto :

La legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata

con quella successiva del 2 settembre 1954, n. 2, fu già esaminata

dalla Corte in occasione di una precedente ordinanza del 25 gennaio

1956 del Pretore di Brunico, con la quale era stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 di tale legge in

riferimento all'art. 108 della Costituzione ed agli artt. 4, 5, 11, 12

dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con la

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

La Corte, nella sentenza n. 4, rilevò che il "maso chiuso" è un

istituto che era stato abolito con R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ma

che il legislatore costituente ha, per andare incontro alle aspirazioni

e richieste della popolazione dell'Alto Adige, richiamato in vita con

la disposizione dell'art. 11 n. 9 dello Statuto, in base alla quale il

legislatore provinciale può disciplinare la materia dei "masi chiusi"

nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, e, in

conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la

natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11

contemplate.

Conseguentemente la Corte dichiarò non fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza del Pretore del 25

gennaio 1956.

Con la nuova ordinanza emessa in data 20 marzo 1956 il Pretore di

Brunico ha sollevato la questione della legittimità costituzionale di

un altro articolo della stessa legge provinciale di Bolzano, e

precisamente nell'art. 31 che dispone:

"Se un maso chiuso, al momento in cui hanno inizio gli effetti

legali di cui all'art. 8, è comproprietà di due o più persone, e se

la comunione derivi da acquisto in via di successione legittima o

testamentaria, il chiamato all'assunzione e i coeredi hanno facoltà di

procedere alla divisione e all'assunzione in conformità degli artt. 18

a 27 della presente legge.

"L'erede chiamato all'assunzione decade dal suo diritto se entro

due anni dal momento suddetto non dichiari di voler assumere il maso.

Anche gli altri coeredi decadono dal diritto di voler assumere il

maso, se ognuno entro il termine di un mese dalla mancata dichiarazione

di chi lo precede, non dichiari di voler assumere il maso.

"Le dichiarazioni saranno fatte con atto notificato dall'ufficiale

giudiziario. Nel caso in cui entro il termine di cui sopra il diritto

all'assunzione non venga fatto valere da nessun coerede, rimane

esistente la comproprietà.

"In caso di vendita di singole quote di comproprietà, ai

comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732

del codice civile".

Nell'ordinanza si afferma che il detto art. 31, - estendendo la

qualifica di maso chiuso e la relativa disciplina giuridica ad aziende

agricole, che, cadute in successione ereditaria anteriormente

all'entrata in vigore della succitata legge del 1954, si trovassero in

tale momento ancora in regime di comunione tra i coeredi, - detta una

norma di efficacia retroattiva contrastante col carattere dichiarativo

della divisione ereditaria, e che perciò viola i principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato consacrati nell'art. 11 della

disposizione sulla legge in generale e negli artt. 718 e 1111 Cod.

civ., la cui osservanza è imposta dalle norme degli artt. 4 e 11 dello

Statuto per il Trentino - Alto Adige.

Ma tale assunto è infondato.

La menzionata maggiore estensione della potestà legislativa

provinciale in materia di masi chiusi affermata dalla Corte nella

sentenza n. 4 sarebbe per sé sufficiente ad escludere la asserita

illegittimità dell'art. 31.

In ogni modo si osserva che esso non viola i principi generali sia

dell'art. 718 Cod. civ. che afferma il diritto di ciascun coerede a

chiedere la sua parte in natura, sia dell'art. 1111 che vieta la

indivisibilità perpetua della comunione, né contrasta con l'art. 11

disp. prel. del Codice civile.

Si tratta di vedere se per la divisione di una azienda agricola -

che era in passato qualificata "maso chiuso" e la cui consistenza

tavolare sia rimasta immutata tra il momento dell'emanazione del R.D. 4

novembre 1928, n. 2325, che abolì l'istituto del maso chiuso, ed il

momento del suo ripristino in virtù della norma costituzionale

dell'art. 11 n. 9 dello Statuto attuata con la legge provinciale del

1954 - debba applicarsi il sistema dell'art. 718 del Codice civile o

quello di questa legge, quello cioè della legge vigente al momento in

cui si deve concretamente procedere alla divisione ereditaria. Niun

dubbio che debba applicarsi questa nuova legge, tanto più in quanto

essa è stata dettata per soddisfare un interesse generale di diritto

pubblico. È opportuno a questo punto chiarire la portata dell'art. 1

n. 1 della legge in questione, il quale è il presupposto dell'art. 31.

Esso detta:

"Vengono costituite in maso chiuso:

1) Le aziende agricole che al 30 giugno 1929 erano iscritte nella

sezione I (masi chiusi) del libro fondiario, e la cui consistenza

tavolare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia

identica a quella del 30 giugno 1929. . . ".

Nell'ordinanza in esame si dice che la "consistenza tavolare

identica", di cui parla l'art. 1 n. 1, non sarebbe quella materiale,

sibbene quella giuridica.

Ma non è così.

Tale espressione "consistenza tavolare identica" si riferisce non

alla spettanza giuridica dell'azienda agricola, ma allo stato formale

che risulta dalla identica iscrizione dell'azienda stessa nel registro

fondiario.

Nella partita tavolare, di cui all'art. 2 della legge generale 25

luglio 1871, B.L.I., n. 95, - secondo il nuovo testo allegato al R.D.

28 marzo 1929, n. 499, contenente le disposizioni relative ai libri

fondiari dei territori delle nuove provincie, - si distinguono: il

"foglio di consistenza" (A), quello di "proprietà" (B) e il foglio

degli "aggravi" (C). Nel foglio A, che è quello che qui interessa per

intendere il valore dell'espressione "consistenza tavolare" di cui

all'art. 1 n. 1 della legge provinciale, una sezione contiene la

indicazione dei corpi tavolari con le particelle che compongono la

rispettiva partita, un'altra sezione registra le incorporazioni e le

escorporazioni subite dal corpo tavolare stesso. È quindi da questo

foglio che si deve rilevare se la "consistenza tavolare" sia mutata o

meno rispetto a quella esistente alla data del 30 giugno 1929, alla

quale fa riferimento l'art. 1 della legge provinciale del 1954.

Ora, in seguito alla successione ereditaria nell'azienda, per la

quale fino al momento della entrata in vigore di questa legge non sia

sopravvenuta la divisione tra i coeredi a mezzo della escorporazione

delle rispettive particelle, non si è alterata la "consistenza

tavolare" registrata nel foglio A del libro fondiario. Essa è

esattamente identica a quella precedente.

Ne consegue che l'art. 31 della legge provinciale, in forza del

quale sono costituiti in masi chiusi le aziende agricole in comunione

incidentale, cioè lasciati indivisi e con la stessa consistenza

tavolare, non contiene norma contrastante con quella dettata dall'art.

1 n. 1, ma ne costituisce una conseguente applicazione.

Nell'ordinanza in esame si dice che l'art. 31 altererebbe l'oggetto

già recepito nel patrimonio dei coeredi, ciascuno dei quali per l'art.

718 Cod. civ. ha diritto alla quota in natura.

Ma l'art. 718 pone la regola per il caso più comune, che è

quello di beni divisibili; vi sono beni indivisibili, sia per natura

sia per disposizione di legge.

Questo principio è stato consacrato nel Codice civile anche per la

divisione dei beni ereditari, il cui carattere dichiarativo non viene

meno ove essi siano o diventino indivisibili per fatto naturale o per

disposizione di legge, giacché l'efficacia ex tunc concerne il titolo

di acquisto alla quota e non il bene, che deve essere riguardato in

base alla legge attualmente vigente. E se questa venga a qualificare il

bene come indivisibile, ciascun condividente realizzerà il proprio

diritto su una quota astratta.

Per questa ragione la disposizione dell'art. 31 non è retroattiva.

Onde viene meno nella presente causa la necessità di esaminare se sia

o meno legittima costituzionalmente una legge regionale che contenga

disposizioni con efficacia retroattiva.

Lo stesso art. 718 Cod. civ., mentre detta il principio del diritto

di ciascun coerede alla sua parte in natura, aggiunge "salvo le

disposizioni degli articoli seguenti".

L'art. 720 prevede la necessità o l'opportunità di evitare la

ripartizione in natura, quando gli immobili non siano comodamente

divisibili o quando il loro frazionamento possa recare pregiudizio alle

ragioni della pubblica economia o dell'igiene. L'art. 722 prevede

addirittura il caso che nell'eredità vi siano beni "che la legge

dichiara indivislbili nell'interesse della produzione nazionale".

È proprio il caso del "maso chiuso", che è dichiarato indivisibile

per ragioni di ordine economico e sociale proprie della popolazione

dell'Alto Adige, e che in conseguenza non è suscettibile di essere

diviso con l'assegnazione a ciascun coerede della sua parte in natura.

Per questo riguardo perciò l'art. 31 della legge impugnata non

contrasta, ma anzi concorda col sistema degli artt. 718, 720 e 722 del

Codice civile. E concorda anche col principio affermato dal Codice

civile, quando nell'art. 846 dispone che "non deve farsi luogo a

frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale".

Questo principio è considerato di interesse pubblico, tanto che

l'art. 848 detta che "gli atti compiuti contro il divieto del l'art.

846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del

pubblico ministero". E per favorire la formazione di unità fondiarie

più adeguate per la loro estensione alle esigenze della produzione,

l'art. 849 dà in un determinato caso ai proprietari la facoltà di

domandare l'incorporazione di appezzamenti altrui: "Indipendentemente

dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il

proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti

appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità

colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di

questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore

sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide

l'autorità giudiziaria. . . ".

Tali limiti sono imposti dal Codice civile nell'interesse generale

come nell'interesse generale sono dettati i limiti stabiliti dalla

legge provinciale impugnata.

Di fronte a questi principi di diritto pubblico, accolti sia dalla

legislazione statale sia da quella provinciale, i dubbi sollevati

dall'ordinanza del Pretore di Brunico non hanno fondamento. Cade

altresì l'appunto fatto all'art. 31 di violare il principio generale

dell'art. 1111 Cod. civ., secondo cui "nemo invitus ad comunionem

compellitur".

Peraltro la potata dell'espressione "rimane esistente la

comproprietà" adoperata nel penultimo comma dell'art. 31, è diversa

da quella indicata nell'ordinanza in esame.

L'art. 31, quando dice: "rimane esistente la comproprietà", vuol

ribadire il principio della indivisibilità del maso chiuso, e non

impedire che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione. Ciò

trova conferma nell'ultimo comma dello stesso art. 31, che prevede il

caso di vendita di singole quote di comproprietà, e che dispone che

"ai comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art.

732 del Codice civile".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 26 marzo 1956,

della norma contenuta nell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano

del 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale

del 2 settembre 1954, n. 2, in riferimento alle norme contenute negli

artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con la

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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