In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
  • 2)ordinamento degli enti para-regionali;
  • 3)circoscrizioni comunali;
  • 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
  • 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • 6)servizi antincendi;
  • 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
  • 8)ordinamento delle camere di commercio;
  • 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  • 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 366/2003

    Parametro
    19 dicembre 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazione di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), come modificato dall'art. 18 della legge Provincia di Bolzano 30 gennaio 1997, n. 1, sollevata, in relazione agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione, e agli…

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

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  • Sentenza n. 197/1982

    Parametro
    24 novembre 1982

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ed all'art. 116 Cost. - sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 116 cost. · Art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 13 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 35/1972

    Parametro
    1 marzo 1972

    a) dichiara la illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano; b) dichiara la illegittimità costi…

    Art. 2 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 11 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 14 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 6 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 83 parole tolte, 37 parole aggiunte in 15 capoversi.

In armoniatolto: , con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionalitolto: , aggiunto: - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la tolto: Regione aggiunto: regione ha la potesta' di emanare norme legislative tolto: sulle aggiunto: nelle seguenti materie:

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico tolto: dello stato;

tolto: 5) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale aggiunto: prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

tolto: 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

tolto: 7)aggiunto: 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

tolto: 8aggiunto: 6) servizi antincendi;

tolto: 9) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentaliaggiunto: 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

tolto: 10) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: 11) caccia e pesca;

tolto: 12) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

tolto: 13)aggiunto: 8) ordinamento delle camere di commercio;

tolto: 14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;

tolto: 15)aggiunto: 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

tolto: 16aggiunto: 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite tolto: dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionaletolto: ;

tolto: 17) turismo e industrie alberghiere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art4 · fonte del testo

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