Indice per libri, titoli e capi
Costituzionale
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
- Aggiornato al
- 22 marzo 1972
- Articoli
- 114
- Versioni storiche
- 163
Titolo I — Costituzione della regione "trentino-alto adige" e delle province di trento e di bolzanoartt. 1 – 17-quater
Capo I — Disposizioni generali
Capo II — Funzioni della Regione
- Art. 4In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col…
- Art. 5La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello…
- Art. 6Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha…
- Art. 7Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti…
- Art. 8La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di…
- Art. 9Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di…
- Art. 10Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno…
Capo III — Funzioni delle Province
Capo IV — Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province
- Art. 13Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo' emanare norme…
- Art. 13-bisCon legge dello Stato puo' essere attribuita alla regione e alle province la potesta' di…
- Art. 14La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai…
- Art. 15Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie…
- Art. 16I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita'…
- Art. 16-bisI provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che…
- Art. 17Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente…
- Art. 17-bisLa regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive…
- Art. 17-terE' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni…
- Art. 17-quaterSalvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema…
Titolo II — Organi della regione e delle provinceartt. 18-48
Capo I — Organi della Regione
- Art. 18Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo…
- Art. 19Il Consiglio regionale e' eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale…
- Art. 20Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla Regione e le…
- Art. 21Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La sua attivita' si svolge in due…
- Art. 22I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione. Non possono essere…
- Art. 23I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni…
- Art. 24Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i…
- Art. 25Le norme che disciplinano l'attivita' del Consiglio regionale sono stabilite da un…
- Art. 26Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli…
- Art. 27Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione…
- Art. 28Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima…
- Art. 29Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa…
- Art. 30La giunta regionale e' composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori…
- Art. 31Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finche' dura il…
- Art. 32Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi…
- Art. 33Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli…
- Art. 34Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. Egli interviene alle sedute…
- Art. 35Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo…
- Art. 36Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli…
- Art. 37Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati…
- Art. 38La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: 1) la…
- Art. 39La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazioni…
- Art. 40Il Consiglio regionale puo' delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di…
Capo II — Organi della Provincia
- Art. 41Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo…
- Art. 42Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella…
- Art. 43Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli…
- Art. 44La Giunta provinciale e' composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi…
- Art. 45Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli…
- Art. 46Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia. Adotta i…
- Art. 47Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati…
- Art. 48Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione…
Titolo III — Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provincialiartt. 49-53
- Art. 49I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono…
- Art. 49-bisQualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parita' dei diritti fra i…
- Art. 50Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati…
- Art. 51Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresi' pubblicati in lingua tedesca le…
- Art. 52Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla…
- Art. 53La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le…
Titolo IV — Enti localiartt. 54-56
- Art. 54Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la…
- Art. 54-bisLe leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano…
- Art. 54-terPer l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della…
- Art. 55Spetta allo Stato la disciplina, dell'organizzazione e del funzionamento degli enti…
- Art. 56L'ordinamento del personale dei Comuni e' regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza…
Titolo V — Demanio e patrimonio della regione e delle provinceartt. 57 – 58-bis
Titolo VI — Finanza della regione e delle provinceartt. 59-75
- Art. 59Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo…
- Art. 60senza rubricaabrogato
- Art. 61E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi…
- Art. 62Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia…
- Art. 63senza rubricaabrogato
- Art. 64La Regione puo' stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.
- Art. 65La Regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del…
- Art. 66La regione e le province hanno facolta' di emettere prestiti interni da esse…
- Art. 67Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni…
- Art. 68Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di…
- Art. 68-bisSono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate…
- Art. 68-terAllo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle…
- Art. 68-quaterL'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome…
- Art. 69Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le…
- Art. 70Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo' assegnare ai…
- Art. 71La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento…
- Art. 72La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario…
- Art. 73I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti…
- Art. 74Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad…
- Art. 75Le disposizioni generali sul controllo valutario emanale dallo Stato hanno vigore anche…
Titolo VII — Rapporti fra stato, regione e provinciaartt. 76 – 77-bis
Titolo VIII — Organi giurisdizionaliartt. 78-81
- Art. 78Nel Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa…
- Art. 78-bisI componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello…
- Art. 78-terGli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede…
- Art. 78-quaterDelle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni…
- Art. 79Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici…
- Art. 80La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle Giunte provinciali.
- Art. 81Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale…
Titolo IX — Controllo della corte costituzionaleartt. 82-83
Titolo X — Uso della lingua tedesca e del ladinoartt. 84-87
- Art. 84Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua…
- Art. 85I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro…
- Art. 86Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei…
- Art. 87COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1
Titolo XI — Disposizioni integrative e transitorieartt. 88-97
- Art. 88Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla…
- Art. 89Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle…
- Art. 90Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessino le integrazioni dei…
- Art. 91I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque…
- Art. 92Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando…
- Art. 93Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente…
- Art. 94I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni…
- Art. 95Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto…
- Art. 96La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo…
- Art. 97La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua…
