Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con

sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 19

febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese ed

iscritti ai nn. 12, 22, 25, 32, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con sette ricorsi notificati il 19 febbraio 1972 e

depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese, il Presidente della

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale, rispettivamente:

- dell'articolo unico della legge 19 maggio 1922, n.727, che

converte in legge il d.lgt. 25 maggio 1919, n. 1009, recante

provvedimenti in favore delle piccole industrie, nonché delle

corrispondenti disposizioni attuative approvate con il r.d. 14 maggio

1925, n. 830 e 8 ottobre 1925 (senza numero), in riferimento agli artt.

5, n. 9, 6, n. 8, 31 e seguenti ed in particolare 39 della legge cost.

10 novembre 1971, n. 1, recante "Modificazioni ed integrazioni dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

- dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante

"Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento

dell'occupazione", nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7

agosto 1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge, in

riferimento agli artt. 5, n. 9, della legge cost. 10 novembre 1971, n.

1, e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

- della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle

norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito

alberghiero", con particolare riguardo ai suoi artt. 2, lett. b, 2,

ultimo comma, 10, ultimo comma, 13 e 14, in riferimento agli artt. 5,

n. 20, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e 13 della legge cost.

26 febbraio 1948, n. 5;

- della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro

l'inquinamento atmosferico", in riferimento agli artt. 5, nn. 5 e 6, e

6, n. 10, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, nonché all'art. 13

della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

- della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso

e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione

civile", in riferimento agli artt. 2, 9, 5 e 6 della legge cost. 10

novembre 1971, n. 1, anche in relazione all'art. 13 della legge cost.

26 febbraio 1948, n. 5, nonché in riferimento ai princi'pi generali

desumibili dagli artt. 31 e seguenti della predetta legge cost. n. 1

del 1971;

- della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del

commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti, in riferimento

all'art. 11, n. 6, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ed

all'art. 6, n. 3, della legge cost. 10 novembre 1971, n. l;

- della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento

dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di

confine", in riferimento agli artt. 2,5, n. 26,12, 39 e seguenti della

legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, anche in relazione all'art. 13

della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

che si è costituito in tutti i giudizi, con atto depositato il 9

marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'avvocato generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di

inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che i ricorsi involgono l'esame pregiudiziale della

medesima questione e pertanto vanno decisi congiuntamente;

che, come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 13 del 1974,

nel vigente ordinamento costituzionale, i termini di decadenza

prefissati per l'impugnazione diretta di leggi statali da parte delle

Regioni e delle Provincie ad autonomia costituzionale vengono sempre

fatti decorrere dalla pubblicazione delle leggi stesse, e che, d'altro

lato, in forza di un principio di continuità espresso in apposite

disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto

concerne la Regione del Trentino-Alto Adige e le Provincie di Trento e

Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n.1

del 1971), solo il concreto esercizio delle potestà legislative delle

Regioni e delle Provincie su ciascuna delle materie ad esse attribuite

limita la competenza legislativa statale;

che da tale duplice constatazione è stato tratto il principio

secondo cui, di regola, Regioni e Provincie sono legittimate a

ricorrere esclusivamente avverso leggi statali entrate in vigore

successivamente all'avvenuto esercizio delle rispettive potestà

legislative sulle singole materie, mentre, per rimuovere dalle dette

materie le preesistenti norme di fonte statale, Regioni e Provincie non

hanno che da legiferare esse stesse, purché nel rispetto dei limiti

delle proprie competenze, sindacabile da questa Corte, sia in sede di

impugnazione diretta dello Stato, sia incidentalmente, nel corso di un

comune giudizio;

che, come questa Corte ha ritenuto con le sentenze n. 39 del 1971 e

n. 40 del 1972, al principio testé rammentato può derogarsi,

eccezionalmente, quando il ricorso abbia ad oggetto leggi statali

anteriori, concernenti in modo diretto e specifico lo status

costituzionalmente garantito alle Regioni e Provincie autonome, non

potendo leggi siffatte essere comunque sostituite o modificate da leggi

regionali o provinciali; che, nella specie, la Provincia di Bolzano

assume invece che le disposizioni impugnate inciderebbero

illegittimamente su singole specifiche materie ora attribuite alla sua

competenza legislativa ed amministrativa, senza peraltro addurre

argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dai suesposti

criteri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe

proposti dalla Provincia di Bolzano nei confronti:

della legge 19 maggio 1922, n. 727, che converte il d.lgt;

25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti a favore delle

piccole industrie, nonché delle corrispondenti disposizioni attuative

approvate con r.d. 14 maggio 1925, n.830, e con r.d. 8 ottobre 1925

(senza numero);

dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante

"Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento

dell'occupazione" nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto

1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge;

della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle

norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito

alberghiero";

della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro

l'inquinamento atmosferico";

della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e

l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione

civile";

della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del

commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti;

della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento

dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di

confine".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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